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Sentenza

Sentenza n. 252/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'art. 8, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e, se del caso, dal concertante Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR dell'istanza ai sensi dell'art. 23 e 27 del Codice dell'Ambiente acquisita al protocollo ministeriale n. 95264 del 1° agosto 2022, da ultimo perfezionata con protocollo ministeriale n. 94405 del 9 giugno 2023, per l'avvio del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) nazionale, nell'ambito della procedura per il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA) divenuta procedibile a seguito della comunicazione del MASE trasmessa in data 2 agosto 2023 con nota prot. n. 127499.

Giustizia amministrativa202500994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di avvio e definizione della procedura di VIA nazionale nell'ambito del procedimento per il rilascio del provvedimento unico ambientale relativo a un impianto eolico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza presentata ai sensi degli artt. 23 e 27 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto eolico composto da dodici aerogeneratori, con potenza complessiva di circa 70 MW, e delle relative opere connesse. Dopo la presentazione dell'istanza, il MASE ha richiesto integrazioni documentali, alle quali la società ha dato tempestivo riscontro; la documentazione è stata pubblicata, è stata avviata la consultazione pubblica, si è tenuta una conferenza di servizi e sono state svolte ulteriori attività istruttorie. Nonostante la procedibilità dell'istanza e il decorso dei termini previsti per i progetti PNRR-PNIEC, il procedimento non è stato concluso con il provvedimento di VIA e con il PUA. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 della l. n. 241/1990 e 25 e 27 del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che i termini del procedimento, qualificati come perentori, erano ampiamente scaduti e che l'amministrazione aveva comunque l'obbligo di adottare un provvedimento espresso, anche in presenza di pareri mancanti, negativi o di ritardi imputabili agli altri enti coinvolti. Ha inoltre chiesto la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'obbligo del MASE di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fondato sia sull'art. 2 della l. n. 241/1990 sia sulla disciplina speciale della VIA. Il progetto rientra tra quelli di cui all'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, in quanto incluso nel PNIEC; pertanto si applicano i termini accelerati dell'art. 25, comma 2-bis, pari a 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, oltre ai successivi 30 giorni per l'adozione del provvedimento di VIA. Il termine era decorso dalla pubblicazione del 20 settembre 2024 senza che il procedimento fosse definito. Il Collegio ha chiarito che la mancata acquisizione dei pareri nei termini, ovvero l'espressione di pareri negativi o di dissensi, non elimina l'obbligo dell'autorità competente di pronunciarsi espressamente. La qualificazione dei termini come perentori opera ai fini previsti dall'art. 25, comma 7, e non determina la perdita del potere amministrativo né fa venir meno l'obbligo di provvedere. Neppure i criteri legali di priorità nella trattazione delle pratiche PNIEC giustificano il superamento dei termini normativi. Il MASE è stato quindi ordinato di adottare un provvedimento espresso e motivato, senza vincolo sul contenuto, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previo esperimento degli eventuali rimedi per superare dissensi o ritardi delle altre amministrazioni. È stata riservata la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il TAR ha inoltre accertato il diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ritenendo che tale diritto dipenda dal dato obiettivo del ritardo e non richieda l'accertamento di dolo o colpa. Il MASE è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni, cui il ritardo non è stato imputato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso; costituisce, insieme alla disciplina speciale ambientale, il fondamento dell'azione avverso il silenzio.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la presentazione dell'istanza e la pubblicazione della documentazione nell'ambito della procedura di VIA.

  • art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006

    qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo

    La mancata acquisizione dei pareri nei termini o il loro contenuto negativo non esonera l'autorità competente dall'obbligo di procedere e adottare un provvedimento espresso.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.

    Per i progetti PNRR-PNIEC sono previsti termini accelerati per l'espressione della Commissione e per l'adozione del provvedimento di VIA; nel caso concreto il termine complessivo di 130 più 30 giorni era decorso.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Attribuisce al proponente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria in caso di ritardo, sulla base del dato obiettivo del mancato rispetto dei termini, senza necessità di accertare dolo o colpa.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    in caso di inerzia nella conclusione del procedimento ... il titolare del potere sostitutivo ... provvede all’adozione dell’atto omesso

    Prevede strumenti sostitutivi per superare l'inerzia della Commissione, del direttore generale competente o il ritardo nel rilascio del concerto ministeriale.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241

    La perentorietà rileva agli specifici fini indicati dalla norma, ma non determina la perdita del potere amministrativo né fa venir meno l'obbligo di provvedere oltre la scadenza.

  • art. 27, comma 8, d.lgs. 152/2006

    Qualifica come perentori i termini del procedimento per il provvedimento unico ambientale; la scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Individua la Commissione competente per i progetti PNRR, del fondo complementare e PNIEC, ai quali si applicano le scansioni temporali accelerate richiamate dall'art. 25, comma 2-bis.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA relativo a progetti PNRR-PNIEC, la scadenza dei termini accelerati previsti dall'art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione competente e consente al privato di agire per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
  • La mancata acquisizione nei termini dei pareri delle amministrazioni coinvolte, così come l'espressione di pareri negativi o di elementi di dissenso, non elimina l'obbligo dell'autorità competente di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso.
  • La qualificazione come perentori dei termini del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 opera agli specifici fini richiamati dalla legge e non comporta né la perdita del potere amministrativo né la cessazione dell'obbligo di provvedere dopo la scadenza.
  • L'introduzione di criteri legali di priorità nella trattazione dei progetti PNIEC non consente all'amministrazione di disapplicare o superare i termini procedimentali stabiliti dagli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 152/2006.
  • Il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 discende dal dato obiettivo del ritardo nella conclusione del procedimento e non richiede l'accertamento del dolo o della colpa dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioEfficacia ed esecuzione del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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