Sentenza n. 1840/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento in data 19 febbraio 2025 con il quale la Prefettura di -OMISSIS--Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il rigetto dell’istanza di subentro e/o del permesso per attesa occupazione nei confronti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del 19 febbraio 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 22 luglio 2022 e di rigetto delle richieste di subentro di un nuovo datore di lavoro e di rilascio del permesso per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato e respinto le richieste di subentro e di permesso per attesa occupazione, motivando tali determinazioni con la mancata conclusione della procedura di primo ingresso: mancata formalizzazione della registrazione del primo ingresso, mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e mancata produzione della documentazione richiesta per verificare i presupposti del nulla osta. Il testo non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che il lavoratore aveva documentato di essersi tempestivamente attivato per ottenere la convocazione allo Sportello Unico, che la revoca era intervenuta oltre due anni dopo il rilascio del nulla osta e che era comprovato il suo inserimento lavorativo mediante un regolare rapporto di lavoro.
La decisione
Dopo l’ordinanza cautelare del 22 aprile 2026, che aveva sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato per consentire il riesame della posizione, la Prefettura ha convocato il ricorrente il 9 settembre 2026 per il rilascio del modello 209 per attesa occupazione. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza soddisfacesse integralmente la pretesa azionata e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza decidere nel merito i singoli motivi di annullamento. In applicazione della soccombenza virtuale, anche alla luce delle valutazioni espresse nell’ordinanza cautelare, ha condannato il Ministero dell’Interno alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto che, alla luce di quanto precede, tale sopravvenienza soddisfa integralmente la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente, ragion per cui sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando una sopravvenienza soddisfa integralmente la pretesa azionata in giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere è pronunciabile quando, nel corso del giudizio, una sopravvenienza soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
- Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa dopo un intervento cautelare favorevole al ricorrente, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto delle valutazioni già svolte in sede cautelare.
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