Sentenza n. 15427/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0044992.11-11-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno, nonché parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca sul corso seguito
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento, ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado su posto di sostegno, del titolo formativo conseguito in Spagna, insieme al parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca. Aveva dedotto quattro censure relative alla violazione della normativa italiana e dell’Unione europea sul riconoscimento dei titoli esteri e della giurisprudenza della Corte di giustizia; all’erronea applicazione dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2022 e alla mancata distinzione tra titoli propri e titoli ufficiali; a eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento; a difetto assoluto di motivazione e alla mancata previsione di eventuali misure compensative. In vista della decisione di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, avendo conseguito il 10 marzo 2026 una specializzazione sul sostegno presso l’Università Kore di Enna mediante percorso INDIRE, dopo la quale era stata inserita a pieno titolo nelle GPS.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le quattro censure, perché la ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione dopo aver conseguito una diversa specializzazione sul sostegno e ottenuto lo scioglimento positivo della riserva nelle GPS. In applicazione del principio dispositivo, il giudice ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L’ordinanza cautelare del 22 gennaio 2025, che aveva accolto l’istanza anche ai fini del riesame e non era stata appellata, non ha comportato una decisione di merito. Spese compensate per giusti motivi, anche in considerazione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.
La sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, espressamente dichiarata dalla parte ricorrente, comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore che attesti la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso; in forza del principio dispositivo, il giudice non può proseguire esaminando il merito della controversia.
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