Cassazione Penale, Sentenza n. 31822/2025 del 23/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/4/2025 della Corte d'appello di Trieste che aveva rigettato l'istanza di restituzione del termine per impugnare la sentenza del GUP di Udine del 4/4/2024. Il ricorso in Cassazione deduceva un vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la particolare condizione del ricorrente, che era divenuto latitante dopo aver nominato un difensore di fiducia (21/4/2023), che era poi risultato irreperibile dopo le notifiche e dichiarato latitante il 17/10/2023; il difensore di fiducia aveva poi rinunciato il 19/10/2023 e era stato nominato un difensore d'ufficio (avv. Mete) che l'imputato non aveva potuto conoscere. La difesa richiamava precedenti secondo i quali il condannato latitante privo di effettiva conoscenza del processo avrebbe diritto alla restituzione del termine per impugnare, anche se il difensore d'ufficio aveva proposto tempestivamente appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto non pertinenti i precedenti richiamati dalla difesa e ha applicato l'art. 175 c.p.p., osservando che la restituzione del termine richiede o il caso fortuito/forza maggiore oppure la prova congiunta della mancata conoscenza della pendenza del processo e dell'assenza di colpa nel non aver impugnato. Nel caso di specie la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento (arresto e misura cautelare, notifiche a mani dell'imputato, richiesta del rito abbreviato e notifica della data dell'udienza) e si era volontariamente sottratto al processo diventando latitante; pertanto non ricorreva la mancanza di conoscenza né l'assenza di colpa nel mancato esercizio del diritto di impugnazione. Anche la rinuncia del difensore di fiducia e la nomina del difensore d'ufficio sono state ritenute eventi strettamente connessi alla condotta del ricorrente e non idonei a giustificare la restituzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Individua il motivo di ricorso per vizio di motivazione; il ricorso di Cassazione era basato su tale motivo ma è stato ritenuto infondato per correttezza della motivazione della Corte territoriale
art. 175 c.p.p.
Regola la restituzione nel termine per impugnare: prevista per caso fortuito/forza maggiore o quando l'imputato giudicato in assenza provi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto impugnare senza sua colpa; la Corte ha ritenuto non sussistenti tali condizioni nel caso concreto
art. 420-bis c.p.p., commi 2 e 3
Riguarda i casi di giudizio in assenza; l'art. 175 fa riferimento a questi casi ai fini della restituzione, ma nel caso la sentenza è stata emessa legittimamente in assenza perché l'imputato si era volontariamente sottratto
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al versamento di una somma per causa di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare euro 3.000,00 a carico del ricorrente
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio per valutare i profili di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità e nella quantificazione della somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La restituzione del termine per impugnare ex art. 175 c.p.p. è ammissibile solo se provato il caso fortuito/forza maggiore oppure la doppia condizione della mancata conoscenza del processo e dell'assenza di colpa nel mancato esercizio dell'impugnazione; entrambe le condizioni vanno dimostrate concretamente
- La nomina di un difensore d'ufficio e la rinuncia del difensore di fiducia non garantiscono automaticamente il diritto alla restituzione del termine se tali eventi sono conseguenza della condotta volontaria dell'imputato (es. latitanza)
- Se l'imputato ha ricevuto notifiche a suo nome, ha partecipato a fasi del procedimento (es. richiesta del rito abbreviato) o è stato arrestato in relazione ai fatti, è difficile dimostrare la mancata conoscenza del processo
- La volontaria sottrazione al processo (latitanza) configura normalmente colpa nell'omessa impugnazione e legittima la celebrazione del giudizio in assenza e l'efficacia della sentenza rispetto ai mezzi impugnatori
- L'impugnazione tempestiva da parte del difensore d'ufficio non obbliga automaticamente la restituzione del termine all'imputato latitante che pretende di non aver avuto conoscenza: la valutazione si basa sulle specifiche circostanze e sulla prova dell'assenza di colpa
- Lamentare vizi di motivazione senza indicare elementi nuovi o prove idonee a dimostrare la mancata conoscenza o l'assenza di colpa espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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