Risposta n. 138 del 27/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, l’ippoturismo è attività connessa perché svolta con cavalli nutriti prevalentemente con prodotti aziendali e ospitati nei terreni dell’impresa; inoltre la normativa regionale veneta qualifica l’ippoturismo come turismo rurale esercitabile solo in presenza dell’attività agricola, con conseguente applicazione dei regimi forfetari.
Ippoturismo svolto da imprenditore agricolo: verifica della connessione con l’attività agricola e applicabilità dei regimi forfetari TUIR e IVA.
Il quesito
L’istante chiede se l’attività di turismo rurale/ippoturismo svolta con cavalli di proprietà, nell’ambito della propria azienda agricola, possa essere considerata attività connessa a quella agricola principale e quindi beneficiare del regime di cui all’art. 56-bis, comma 3, TUIR e dell’art. 34-bis DPR 633/1972.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, nel caso concreto, non sia integrato il requisito della prevalenza richiesto dall’art. 2135 c.c. per qualificare l’attività come connessa: l’attività principale risulta il turismo rurale, le attrezzature e risorse impiegate sono diverse da quelle agricole e la sola alimentazione dei cavalli con prodotti del fondo non basta. I redditi da ippoturismo vanno quindi tassati con criteri ordinari, senza applicazione dei regimi agevolati invocati.
Attività di turismo rurale (ippoturismo) e connessione con l’attività agricola
L’interpello riguarda un imprenditore agricolo coltivatore diretto che svolge coltivazione di piante da foraggio e altri seminativi e applica il regime speciale IVA agricolo di cui all’art. 34 del DPR 633/1972. In seguito alla cessazione dell’attività di agriturismo, ha avviato un’attività di turismo rurale ai sensi della normativa regionale veneta, concretizzatasi in escursioni a cavallo (ippoturismo) svolte con cavalli di proprietà, all’interno e all’esterno dei terreni aziendali.
Fattispecie rappresentata
Il contribuente evidenzia che l’attività di ippoturismo si inserisce nel contesto dell’azienda agricola e sarebbe funzionale alla valorizzazione degli ambienti e dei paesaggi rurali circostanti. Sostiene inoltre che i cavalli sono nutriti in via prevalente con prodotti derivanti dall’attività agricola e sono ospitati negli spazi e sui terreni dell’azienda.
Quesito posto all’Agenzia
L’istante chiede se tale attività di turismo rurale possa essere considerata, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, connessa all’attività agricola principale. In particolare domanda se possano applicarsi:
- l’art. 56-bis, comma 3, del TUIR, che prevede la determinazione forfetaria del reddito nella misura del 25% dei corrispettivi annotati ai fini IVA;
- l’art. 34-bis del DPR 633/1972, che consente la forfetizzazione dell’IVA mediante riduzione del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, l’attività sarebbe strettamente connessa a quella agricola ex art. 2135 c.c., poiché svolta con cavalli di proprietà nutriti principalmente con prodotti aziendali e ospitati negli spazi dell’impresa. Tale lettura sarebbe coerente anche con l’art. 2 della legge regionale Veneto 10 agosto 2012, n. 28, che definisce il turismo rurale come insieme di attività turistiche, sportive, culturali e ricreative svolte da imprenditori agricoli, e con l’art. 12-bis, comma 1, lett. a), che ricomprende espressamente l’ippoturismo. L’istante sottolinea inoltre che il turismo rurale sarebbe praticabile solo in presenza dell’attività agricola.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto:
- l’art. 56-bis, comma 3, TUIR, che prevede per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui all’art. 2135, terzo comma, c.c. un coefficiente di redditività del 25% sui corrispettivi registrati o soggetti a registrazione ai fini IVA;
- l’art. 56-bis, comma 4, TUIR, che esclude il regime agevolato per imprenditori agricoli diversi da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali;
- l’art. 34-bis del DPR 633/1972, che prevede per le attività di cui all’art. 2135, terzo comma, c.c. la determinazione dell’IVA con detrazione forfetaria pari al 50% dell’imposta sulle operazioni imponibili;
- l’art. 2135 c.c., come modificato dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che definisce l’imprenditore agricolo e include tra le attività connesse la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e quelle di ricezione e ospitalità;
- la circolare n. 44/E del 2002, che chiarisce i requisiti soggettivo e oggettivo della connessione e il significato di utilizzo "normale" delle attrezzature;
- la circolare n. 44/E del 2004, richiamata per il criterio di prevalenza basato sul confronto del fatturato;
- la legge regionale Veneto n. 28/2012 e la deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 13 luglio 2015, che richiedono che le attività di turismo rurale siano svolte in connessione con l’azienda agricola e non risultino prevalenti rispetto alle attività agricole.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro dell’art. 2135 c.c., evidenziando che la figura dell’imprenditore agricolo è stata modernizzata dal d.lgs. 228/2001 e non si esaurisce nelle sole attività legate al fondo, includendo anche la fornitura di servizi con uso prevalente di risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola. Perché un’attività di servizi sia qualificata come "connessa" devono però coesistere:
- un requisito soggettivo, cioè essere svolta dallo stesso imprenditore agricolo che esercita l’attività principale;
- un requisito oggettivo, cioè l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola.
L’Agenzia precisa inoltre che:
- l’impiego delle attrezzature deve essere normale, ossia continuativo e sistematico nell’attività agricola principale;
- non basta un uso occasionale o sporadico nell’attività agricola di beni impiegati stabilmente nell’attività connessa;
- l’attività connessa non deve assumere, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale;
- il requisito della prevalenza può essere verificato anche confrontando il fatturato generato dall’impiego delle risorse aziendali nell’attività agricola principale con quello derivante dall’attività connessa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso concreto, dall’esame della documentazione emerge che l’attività principale risultante dalla visura del Registro delle imprese è il turismo rurale, mentre la coltivazione agricola è attività secondaria. Inoltre, le attrezzature e le risorse utilizzate per il turismo rurale sono diverse da quelle impiegate per la coltivazione del fondo.
L’Agenzia ritiene quindi che:
- il fatto che i cavalli siano nutriti con prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo;
- e il fatto che siano ospitati in spazi comuni alle diverse attività non siano elementi sufficienti a qualificare l’ippoturismo come attività connessa a quella agricola principale.
Di conseguenza, nel caso prospettato non risulta integrato il requisito della prevalenza richiesto dall’art. 2135 c.c. I redditi derivanti dall’attività di ippoturismo concorrono quindi a formare il reddito d’impresa secondo i criteri ordinari, con esclusione dell’applicazione del regime forfetario di cui all’art. 56-bis, comma 3, TUIR e del regime IVA forfetario di cui all’art. 34-bis del DPR 633/1972.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che la mera coesistenza tra attività agricola e turismo rurale non è sufficiente a fondare la connessione fiscale. Per beneficiare dei regimi agevolati occorre dimostrare in concreto che l’attività di servizi sia accessoria e connessa all’attività agricola principale, secondo i parametri dell’art. 2135 c.c.; in assenza di tale prova, i proventi da ippoturismo sono tassati con le regole ordinarie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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