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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06561/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da un'insegnante di religione della scuola pubblica per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, protrattisi per oltre 36 mesi. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al risarcimento, liquidandolo in sei mensilità della retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha impugnato la decisione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché del principio dispositivo e dell'onere di allegazione, sostenendo che la lavoratrice non avesse allegato né provato che i contratti fossero stati stipulati per coprire posti rientranti nella quota del 70% della dotazione organica destinata all'assunzione a tempo indeterminato, rispetto alla quale l'amministrazione avrebbe dovuto indire concorsi triennali. Il Ministero ha quindi affermato che spettasse alla docente dimostrare la riconducibilità della vacanza di posto alla disciplina speciale e la conseguente illegittimità della reiterazione dei contratti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure del Ministero, richiamando il consolidato orientamento già formatosi in materia di docenti di religione cattolica della scuola pubblica, anche alla luce della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19. Secondo la Corte, nel regime speciale della L. 186/2003 costituisce abuso l'utilizzazione di contratti a termine oltre tre annualità scolastiche senza indizione del concorso triennale, oppure l'utilizzazione discontinua per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno quando la durata complessiva superi comunque le tre annualità. In tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, applicandosi i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, senza trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato. La Corte ha inoltre precisato che, ove il Ministero contesti la natura abusiva di alcuni contratti, grava sull'amministrazione l'onere di provarne la legittima causale, mentre nel caso in esame era pacifico il protrarsi dei rinnovi oltre il triennio senza concorsi. Non vi è quindi violazione dell'art. 2697 c.c. né dell'art. 115 c.p.c. La Corte ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi antistatari, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Non è violato quando il giudice ritenga provato, in base a dati pacifici, il protrarsi dei contratti oltre il triennio senza concorsi; l'onere probatorio sulla legittimità della causale può gravare sull'amministrazione che invochi la regolarità della reiterazione a termine.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio dispositivo e della valutazione delle prove non integra di per sé un vizio di violazione di legge, ma eventualmente un errore di fatto o di motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.

  • L. 186/2003

    La disciplina speciale dell'assunzione dei docenti di religione cattolica prevede incarichi a termine e concorsi triennali; il mancato funzionamento del sistema per assenza di concorsi rende abusiva la reiterazione dei contratti oltre tre annualità.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    Viene applicato quale parametro risarcitorio del danno eurounitario derivante dall'abuso del contratto a termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    Indicato quale norma successiva che ha recepito il criterio risarcitorio richiamato in materia di abuso del contratto a termine.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i precedenti di legittimità che hanno già ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale della materia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica nei confronti dello Stato e delle amministrazioni parificate, essendo esse esentate mediante prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ritenuta inapplicabile all'amministrazione statale ricorrente.

Massime di principio

  • Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, la reiterazione di contratti a tempo determinato per più di tre annualità scolastiche senza indizione dei concorsi triennali integra abuso e dà diritto al risarcimento del danno eurounitario.
  • L'utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per eccedenza rispetto al fabbisogno può ugualmente integrare abuso, se la durata complessiva dei rapporti a termine supera comunque le tre annualità.
  • Quando l'amministrazione contesti la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, le spetta dimostrare la specifica causale giustificativa dei singoli incarichi, se intende escluderli dal computo dell'abuso.
  • In presenza di reiterazione pacifica oltre il triennio senza concorsi, non sussiste violazione dell'art. 2697 c.c. né dell'art. 115 c.p.c., poiché la censura investe semmai l'apprezzamento di merito delle prove.
  • L'abuso del contratto a termine in questo settore non comporta la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato, ma solo il risarcimento secondo i parametri legali richiamati.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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