Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41243/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello lamentando che il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per l'anno d'imposta 2011 si era estinto per prescrizione già prima della pronuncia in grado di appello. Contesta il calcolo operato dalla Corte d'appello circa la sospensione del corso della prescrizione (anni 1, mesi 2, giorni 13) disposta per il periodo di rinvio del 25/11/2020-07/02/2022, sostenendo che si sarebbe trattato di rinvio non imputabile alla parte e che, comunque, sarebbe maturato il termine breve di prescrizione (8 anni) tra la sentenza di primo grado e quella d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il momento consumativo del reato relativo all'anno 2011 è il 30/12/2012 (90 giorni dopo il termine per la presentazione delle dichiarazioni fissato al 30/09/2012) e che il termine prescrizionale decennale, decorrente dal 30/12/2012, è quindi scaduto il 30/12/2022. Alla scadenza va però aggiunta la sospensione del corso della prescrizione di anni 1, mesi 2 e giorni 13, correttamente conteggiata perché il rinvio dell'udienza del 25/11/2020 risultava richiesto dal sostituto del difensore con adesione del Procuratore generale. Tenuto conto di ciò il termine finale di prescrizione è maturato il 13/03/2024, dopo la sentenza d'appello; pertanto la censura è manifestamente infondata. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Il momento consumativo del reato tributario relativo a un anno d'imposta si considera coincidente con la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni aumentata di 90 giorni (art. 5, comma 2). Per l'anno 2011 la data rilevante è il 30/12/2012.

  • art. 17 comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000

    Stabilisce il termine prescrizionale decennale per i delitti tributari; il decorso inizia dalla data di consumazione sopra determinata (da cui deriva la decorrenza al 30/12/2012 e la scadenza ordinaria al 30/12/2022).

  • art. 159 c.p.p. (n. 3 e commi correlati)

    Il rinvio dell'udienza disposto d'accordo tra le parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio; non si applica il limite dei 60 giorni previsto per i legittimi impedimenti quando il rinvio è accordato per esigenze organizzative o su richiesta del difensore senza le condizioni dell'impedimento.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)

    Consente il ricorso per cassazione anche quando si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; la Corte valuta però la fondatezza o la manifesta infondatezza del motivo.

  • art. 129 c.p.p.

    Regola la dichiarazione di cause di non punibilità; la Corte ricorda che, se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non è possibile dichiarare cause di non punibilità fondate su prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte applica tale norma e fissa altresì, ex equità, una somma da versare alla Cassa delle Ammende richiamando la giurisprudenza costituzionale

Massime di principio

  • Per i reati tributari ex d.lgs. 74/2000 il momento consumativo va calcolato tenendo conto del differimento di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 2: la prescrizione decorre da quella data.
  • La prescrizione decennale prevista dall'art. 17(1-bis) inizia dalla data di consumazione così determinata; eventuali periodi di sospensione correttamente computati posticipano il termine finale.
  • Il rinvio dell'udienza richiesto o concordato dalle parti sospende la prescrizione per l'intera durata del rinvio, anche se non sussiste un legittimo impedimento del difensore; in tali ipotesi il limite dei 60 giorni non trova applicazione.
  • È ammissibile in Cassazione dedurre la prescrizione già intervenuta prima della sentenza impugnata, ma la censura deve essere fondata: se manifestamente infondata il ricorso è inammissibile e non può portare alla dichiarazione di non punibilità basata su prescrizione sopravvenuta.
  • Gli atti interruttivi (es. decreto di citazione in appello) e i computi di sospensione devono essere verificati documentalmente; l'onere probatorio sulla corretta computazione ricade sul difensore che li contesta.
  • In difese simili, verificare sempre: data esatta della consumazione (compresi eventuali differimenti), periodi di sospensione o interruzione della prescrizione, e la natura del rinvio (richiesto dal difensore, concordato o disposto d'ufficio) perché incidono sul calcolo finale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.