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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28565/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Calvelli impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame (25/02/2025) che aveva confermato l'ordinanza del GIP (30/01/2025) che applicava gli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 452-quaterdecies c.p. Il ricorrente deduce: (i) errata applicazione degli elementi di tipicità e vizio nella valutazione della gravezza indiziaria; (ii) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, contestando la ricostruzione della partecipazione ad un sodalizio criminale basata su una sola condotta (una conversazione telefonica) senza ulteriori elementi probatori; (iii) vizio di motivazione per argomentazione generalizzante del Riesame che avrebbe semplicemente richiamato l'ordinanza custodiale senza rispondere alle censure, e malgoverno della prova indiziaria (assenza di elementi sulla disponibilità del terreno e sugli scarichi)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità (sia intrinseca che estrinseca). Ha ritenuto che i motivi di impugnazione siano apodittici e non confrontino criticamente le ragioni esposte nel provvedimento impugnato, richiamando la giurisprudenza che limita la cognizione della Cassazione sulle misure cautelari: ammissibili solo censure che denunciino violazione di norme o manifesta illogicità, non una rivalutazione dei fatti. Inoltre il ricorso riproponeva questioni già svolte e respinte in grado di merito. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la motivazione è stata redatta in forma semplificata

Norme richiamate

  • articolo 452-quaterdecies cod. pen.

    Norma incriminatrice alla base della custodia cautelare (traffico illecito di rifiuti). La Corte non ha valutato nel merito la configurazione del reato, ma ha ritenuto inammissibili le censure sulla valutazione probatoria svolta dai giudici di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'onere delle spese del procedimento e l'obbligo del versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000,00

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare la responsabilità o colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpevole la parte nella determinazione della causa di inammissibilità, tuttavia resta l'obbligo delle spese e della somma stabilita

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 68 del 28/4/2016

    Autorizza la redazione semplificata della motivazione; la Corte ha adottato questa forma per la motivazione

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezioni Unite e altre pronunce citate)

    Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019; e altre

    Principi richiamati su genericità dei motivi (distinzione tra genericità intrinseca ed estrinseca) e sui limiti dell'ammissibilità dei ricorsi in materia di misure cautelari: la Cassazione non è sede per rivalutare fatti e prove, ma per censurare violazioni di legge o manifesta illogicità

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme di diritto o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa la mera riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle prove
  • I motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le ragioni espresse nel provvedimento impugnato: l'assenza di correlazione con le ragioni del giudice comporta genericità estrinseca
  • Parimenti, l'uso di doglianze vaghe, formule di stile o censure non determinate costituisce genericità intrinseca e determina l'inammissibilità
  • Non sono ammissibili in Cassazione i motivi già proposti e motivatamente respinti in grado di merito (divieto di riproposizione delle stesse questioni già esaminate e decise)
  • In situazioni in cui l'impugnazione si fonda essenzialmente su una diversissima valutazione delle circostanze fattuali (es. contestare l'interpretazione di una telefonata o la ricostruzione degli scarichi), è probabile l'inammissibilità: tali censure vanno rivolte con argomentazioni giuridiche precise se si vuole renderle esaminabili
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte può essere condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto è opportuno valutare con attenzione la concretezza e la specificità delle censure prima di proporre il ricorso

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