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Sentenza

Sentenza n. 499/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - del intimazione di pagamento di cartelle finalizzato alla procedura coattiva esecutiva e di riscossione di cui all’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- per l’importo di € 23.989,98.

Giustizia amministrativa202200926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari per il superamento delle quote latte nelle campagne 2000 e 2001, per € 23.989,98

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda agricola)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già cancellato dal registro delle imprese nel 2018, ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo: il difetto di motivazione e la mancata allegazione della cartella presupposta, nonché la mancata indicazione della campagna lattiera, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; la genericità dell'atto quanto alla quantificazione degli interessi moratori, per omessa indicazione dei criteri, dei tassi e del periodo di riferimento; l'intervenuta prescrizione del credito di AGEA, per mancata notificazione di atti interruttivi; la violazione della normativa nazionale e unionale, il difetto di istruttoria e l'eccesso di potere per omesso ricalcolo dei prelievi secondo i criteri di ridistribuzione delle quote inutilizzate affermati dalla giurisprudenza; il difetto di motivazione dell'iscrizione a ruolo quanto ai recuperi PAC eventualmente già effettuati. Nel corso del giudizio il TAR aveva sospeso cautelarmente l'intimazione e ordinato ad AGEA e/o ADER di depositare la cartella richiamata e di fornire prova della sua notificazione e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione. Tali elementi non sono stati prodotti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione e assorbendo le ulteriori censure. Il credito riguardava prelievi relativi ad annate lattiero-casearie collocate tra il 2000 e il 2001. Né AGEA né ADER hanno depositato la cartella di pagamento richiamata nell'intimazione notificata il 6 maggio 2022, né hanno dimostrato la sua effettiva notificazione o l'esistenza di atti interruttivi. Il giudice ha ritenuto che la pretesa fosse comunque prescritta anche applicando il più ampio termine ordinario decennale e computando i periodi di sospensione previsti dall'art. 8-quinquies, comma 10, del d.l. n. 5/2009, per 105 giorni, e dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020 e successive modifiche, per 540 giorni. La prescrizione risultava perfezionata prima della notificazione dell'intimazione del 6 maggio 2022. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e della complessità del quadro normativo, anche unionale.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

    periodo aprile – 15 luglio 2019, per complessivi 105 giorni

    Prevede la sospensione rilevante ai fini del computo della prescrizione in relazione al passaggio dei residui di gestione all'agente della riscossione.

  • art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    8 marzo 2020 – 31 agosto 2021, per complessivi 540 giorni

    Prevede, nel contesto dell'emergenza epidemiologica, un periodo di sospensione dei termini della riscossione rilevante ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dell'intimazione e alla specificazione del calcolo degli interessi, ma il giudice non esamina la censura per assorbimento.

Massime di principio

  • Quando un'intimazione di pagamento relativa a crediti per prelievi supplementari sulle quote latte è notificata molti anni dopo l'insorgenza della pretesa, il credito è prescritto se l'amministrazione non dimostra l'esistenza e la notificazione della cartella presupposta o di altri idonei atti interruttivi, anche qualora si applichi il termine ordinario decennale.
  • Nel calcolo della prescrizione dei crediti relativi alle quote latte devono essere computati, secondo quanto indicato nella decisione, i periodi di sospensione previsti dall'art. 8-quinquies, comma 10, del d.l. n. 5/2009 per il passaggio dei residui all'agente della riscossione e dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020 per l'emergenza epidemiologica; tali sospensioni non impediscono comunque la prescrizione quando, anche aggiungendole al termine decennale, questo sia maturato prima dell'intimazione.
  • A fronte di una specifica ordinanza istruttoria che imponga all'amministrazione di produrre la cartella di pagamento e la prova della notificazione o degli atti interruttivi, la mancata produzione di tali elementi impedisce di dimostrare la permanenza del credito e conduce, ove il termine sia decorso, all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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