Sentenza n. 499/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento - del intimazione di pagamento di cartelle finalizzato alla procedura coattiva esecutiva e di riscossione di cui all’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- per l’importo di € 23.989,98.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari per il superamento delle quote latte nelle campagne 2000 e 2001, per € 23.989,98
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già cancellato dal registro delle imprese nel 2018, ha impugnato l'intimazione di pagamento deducendo: il difetto di motivazione e la mancata allegazione della cartella presupposta, nonché la mancata indicazione della campagna lattiera, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; la genericità dell'atto quanto alla quantificazione degli interessi moratori, per omessa indicazione dei criteri, dei tassi e del periodo di riferimento; l'intervenuta prescrizione del credito di AGEA, per mancata notificazione di atti interruttivi; la violazione della normativa nazionale e unionale, il difetto di istruttoria e l'eccesso di potere per omesso ricalcolo dei prelievi secondo i criteri di ridistribuzione delle quote inutilizzate affermati dalla giurisprudenza; il difetto di motivazione dell'iscrizione a ruolo quanto ai recuperi PAC eventualmente già effettuati. Nel corso del giudizio il TAR aveva sospeso cautelarmente l'intimazione e ordinato ad AGEA e/o ADER di depositare la cartella richiamata e di fornire prova della sua notificazione e degli eventuali atti interruttivi della prescrizione. Tali elementi non sono stati prodotti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione e assorbendo le ulteriori censure. Il credito riguardava prelievi relativi ad annate lattiero-casearie collocate tra il 2000 e il 2001. Né AGEA né ADER hanno depositato la cartella di pagamento richiamata nell'intimazione notificata il 6 maggio 2022, né hanno dimostrato la sua effettiva notificazione o l'esistenza di atti interruttivi. Il giudice ha ritenuto che la pretesa fosse comunque prescritta anche applicando il più ampio termine ordinario decennale e computando i periodi di sospensione previsti dall'art. 8-quinquies, comma 10, del d.l. n. 5/2009, per 105 giorni, e dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020 e successive modifiche, per 540 giorni. La prescrizione risultava perfezionata prima della notificazione dell'intimazione del 6 maggio 2022. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e della complessità del quadro normativo, anche unionale.
Norme richiamate
art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
periodo aprile – 15 luglio 2019, per complessivi 105 giorni
Prevede la sospensione rilevante ai fini del computo della prescrizione in relazione al passaggio dei residui di gestione all'agente della riscossione.
art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
8 marzo 2020 – 31 agosto 2021, per complessivi 540 giorni
Prevede, nel contesto dell'emergenza epidemiologica, un periodo di sospensione dei termini della riscossione rilevante ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione dell'intimazione e alla specificazione del calcolo degli interessi, ma il giudice non esamina la censura per assorbimento.
Massime di principio
- Quando un'intimazione di pagamento relativa a crediti per prelievi supplementari sulle quote latte è notificata molti anni dopo l'insorgenza della pretesa, il credito è prescritto se l'amministrazione non dimostra l'esistenza e la notificazione della cartella presupposta o di altri idonei atti interruttivi, anche qualora si applichi il termine ordinario decennale.
- Nel calcolo della prescrizione dei crediti relativi alle quote latte devono essere computati, secondo quanto indicato nella decisione, i periodi di sospensione previsti dall'art. 8-quinquies, comma 10, del d.l. n. 5/2009 per il passaggio dei residui all'agente della riscossione e dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020 per l'emergenza epidemiologica; tali sospensioni non impediscono comunque la prescrizione quando, anche aggiungendole al termine decennale, questo sia maturato prima dell'intimazione.
- A fronte di una specifica ordinanza istruttoria che imponga all'amministrazione di produrre la cartella di pagamento e la prova della notificazione o degli atti interruttivi, la mancata produzione di tali elementi impedisce di dimostrare la permanenza del credito e conduce, ove il termine sia decorso, all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
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