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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21446/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'annualità 2006, con cui l'Ufficio recuperava maggiori imposte IRAP e IVA sulla base di una ricostruzione dei ricavi ritenuti inferiori a quelli effettivi. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; la CTR, in appello principale della società e incidentale dell'Ufficio, aveva invece riformato la decisione, ritenendo che l'accertamento non fosse supportato da prove certe, perché l'Ufficio avrebbe utilizzato i dati dello studio di settore relativi alle attrezzature da spiaggia estendendoli anche ai corrispettivi del bar, e avrebbe considerato solo i giorni di pioggia come giornate di non balneazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità per omessa integrazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, assumendo che la società fosse in realtà una società di persone; 2) nullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente o perplessa; 3) violazione di norme sostanziali e tributarie in tema di accertamento dei redditi, IRAP e IVA. La contribuente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non ha chiarito in modo adeguato il dato decisivo relativo alla forma societaria all'epoca dei fatti e alla posizione processuale dei soci. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della CTR intrinsecamente contraddittoria e quindi apparente o comunque incapace di rendere comprensibile il percorso logico decisorio, sia perché il giudice di merito ha attribuito all'Ufficio una ricostruzione estesa anche ai corrispettivi del bar, sia perché ha simultaneamente svalutato e valorizzato le stesse circostanze fattuali fino a concludere, in modo inconciliabile, che l'accertamento non fosse supportato da prove certe. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente a fondamento del dedotto litisconsorzio necessario tra società e soci nei giudizi tributari

  • art. 101 c.p.c.

    invocato come parametro di nullità per asserita violazione del contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alla garanzia del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come vizio processuale per denunciare nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato tra le norme poste a base della censura di motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e la necessità di motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la denuncia di motivazione inesistente o apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sostanziale in tema di accertamento induttivo o analitico-induttivo dei redditi

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato unitamente alle norme sull'accertamento dei redditi

  • art. 25 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato in relazione all'IRAP

  • art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in relazione all'accertamento IVA

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in relazione all'accertamento IVA

  • Cass. S.U. n. 14815/2008

    citata dalla ricorrente per sostenere la rilevabilità d'ufficio del litisconsorzio necessario in ogni stato e grado

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità per mancata integrazione del litisconsorzio necessario richiede una compiuta allegazione e autosufficienza sui fatti processuali decisivi, compresa l'esatta qualificazione del soggetto passivo e delle iniziative giudiziarie dei litisconsorti pretermessi.
  • La motivazione è apparente o comunque nulla quando è internamente contraddittoria al punto da non consentire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice di merito e il nesso tra premesse fattuali e conclusione.
  • Non è sufficiente una motivazione che, da un lato, svaluti l'impianto probatorio dell'accertamento e, dall'altro, enunci argomenti incompatibili o logicamente inconciliabili con la conclusione raggiunta.
  • L'accoglimento di un motivo che investe la struttura logica della motivazione comporta l'assorbimento delle censure ulteriori che presuppongono la validità della decisione cassata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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