Cassazione Civile, Ordinanza n. 21446/2021 del 27/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'annualità 2006, con cui l'Ufficio recuperava maggiori imposte IRAP e IVA sulla base di una ricostruzione dei ricavi ritenuti inferiori a quelli effettivi. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; la CTR, in appello principale della società e incidentale dell'Ufficio, aveva invece riformato la decisione, ritenendo che l'accertamento non fosse supportato da prove certe, perché l'Ufficio avrebbe utilizzato i dati dello studio di settore relativi alle attrezzature da spiaggia estendendoli anche ai corrispettivi del bar, e avrebbe considerato solo i giorni di pioggia come giornate di non balneazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità per omessa integrazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, assumendo che la società fosse in realtà una società di persone; 2) nullità della sentenza per motivazione inesistente, apparente o perplessa; 3) violazione di norme sostanziali e tributarie in tema di accertamento dei redditi, IRAP e IVA. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non ha chiarito in modo adeguato il dato decisivo relativo alla forma societaria all'epoca dei fatti e alla posizione processuale dei soci. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della CTR intrinsecamente contraddittoria e quindi apparente o comunque incapace di rendere comprensibile il percorso logico decisorio, sia perché il giudice di merito ha attribuito all'Ufficio una ricostruzione estesa anche ai corrispettivi del bar, sia perché ha simultaneamente svalutato e valorizzato le stesse circostanze fattuali fino a concludere, in modo inconciliabile, che l'accertamento non fosse supportato da prove certe. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente a fondamento del dedotto litisconsorzio necessario tra società e soci nei giudizi tributari
art. 101 c.p.c.
invocato come parametro di nullità per asserita violazione del contraddittorio
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla garanzia del giusto processo e del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come vizio processuale per denunciare nullità della sentenza o del procedimento
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato tra le norme poste a base della censura di motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e la necessità di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per la denuncia di motivazione inesistente o apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma sostanziale in tema di accertamento induttivo o analitico-induttivo dei redditi
art. 40 d.P.R. n. 600/1973
richiamato unitamente alle norme sull'accertamento dei redditi
art. 25 d.lgs. n. 446/1997
richiamato in relazione all'IRAP
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
richiamato in relazione all'accertamento IVA
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
richiamato in relazione all'accertamento IVA
Cass. S.U. n. 14815/2008
citata dalla ricorrente per sostenere la rilevabilità d'ufficio del litisconsorzio necessario in ogni stato e grado
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di nullità per mancata integrazione del litisconsorzio necessario richiede una compiuta allegazione e autosufficienza sui fatti processuali decisivi, compresa l'esatta qualificazione del soggetto passivo e delle iniziative giudiziarie dei litisconsorti pretermessi.
- La motivazione è apparente o comunque nulla quando è internamente contraddittoria al punto da non consentire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice di merito e il nesso tra premesse fattuali e conclusione.
- Non è sufficiente una motivazione che, da un lato, svaluti l'impianto probatorio dell'accertamento e, dall'altro, enunci argomenti incompatibili o logicamente inconciliabili con la conclusione raggiunta.
- L'accoglimento di un motivo che investe la struttura logica della motivazione comporta l'assorbimento delle censure ulteriori che presuppongono la validità della decisione cassata.
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