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Sentenza

Sentenza n. 2794/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di "STUDIO", prot. n. 14809-P, emesso dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad in data 12.12.2025, e tutti gli atti connessi.

Giustizia amministrativa202600281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza le formalità necessarie. Il TAR ha rilevato che la procura, redatta in italiano e inglese come scrittura privata con firma autenticata da un notaio, non attestava che il pubblico ufficiale avesse previamente accertato l'identità del sottoscrittore né che la firma fosse stata apposta in sua presenza. Ha quindi ritenuto invalida la procura e, conseguentemente, privo di sottoscrizione giuridicamente valida il ricorso sottoscritto dal difensore. Il ricorrente aveva depositato un'ulteriore procura il 9 febbraio 2026, ma il TAR ha escluso che il vizio potesse essere sanato mediante l'art. 182 c.p.c. o attraverso la rimessione in termini.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del diniego del visto. Secondo il giudice, nel processo amministrativo la procura speciale deve essere valida e precedere la redazione e la notificazione del ricorso; la mancanza di una procura valida equivale alla mancanza della sottoscrizione giuridicamente richiesta per l'atto introduttivo. L'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare retroattivamente il vizio. È stata altresì esclusa la rimessione in termini, poiché il ricorso era stato proposto dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, che aveva chiarito l'incompatibilità della sanatoria con il rito amministrativo; non ricorrevano quindi obiettive ragioni di incertezza normativa o gravi impedimenti di fatto. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle questioni e la prossimità temporale della pronuncia dell'Adunanza Plenaria.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    Il giudice ha richiamato il principio per cui la procura utilizzata in un giudizio celebrato in Italia è disciplinata dalla legge processuale italiana, anche se rilasciata all'estero.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La disposizione richiede che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura speciale e definisce giuridicamente la sottoscrizione dell'atto introduttivo.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme prescritte, applicabili anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L'autenticazione richiede sia l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore sia l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente la declaratoria d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per il vizio rilevato.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Prevede la nullità del ricorso privo di sottoscrizione; la disposizione è stata applicata perché la procura invalida rendeva giuridicamente carente la sottoscrizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disposizione non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso alle parti del possibile rilievo d'ufficio del profilo di inammissibilità e della definizione con sentenza semplificata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'istanza cautelare.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato attraverso il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria sul rapporto tra procura e processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve essere valida e deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso; una procura rilasciata successivamente non può sanare la nullità o l'inesistenza originaria dell'atto introduttivo.
  • La procura alle liti rilasciata all'estero, quando è utilizzata in un giudizio amministrativo italiano, deve rispettare i requisiti formali applicabili secondo la legge processuale italiana; l'autenticazione della firma deve rendere desumibili l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
  • La mancanza di una valida procura speciale non determina soltanto un vizio formale della rappresentanza, ma comporta la carenza della sottoscrizione del ricorso in senso giuridico, quando l'atto sia stato sottoscritto da un difensore non validamente munito di procura; il ricorso è pertanto nullo e inammissibile ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
  • L'art. 182, comma 2, c.p.c. non è un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente la regolarizzazione successiva di una procura inizialmente nulla o inesistente, anche per evitare l'aggiramento dei termini decadenziali propri del rito amministrativo.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione; dopo la pubblicazione di un arresto dell'Adunanza Plenaria che abbia chiarito la necessità della previa valida procura, non sussiste ordinariamente una situazione di obiettiva incertezza giuridica per i ricorsi successivamente proposti.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaVizi formali non invalidanti

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