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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03522/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un’impresa edile per il pagamento di Euro 13.600,00 asseritamente dovuti a saldo di lavori. In primo grado il tribunale aveva accolto solo parzialmente l’opposizione, revocando il decreto e condannando la società al pagamento del residuo corrispettivo di Euro 7.600,00, ritenendo provata l’esecuzione dei lavori indicati in un preventivo e di ulteriori lavori extra contratto documentati da fattura sottoscritta dalla committente. In appello la decisione era stata confermata. La società ricorrente ha quindi chiesto la cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 1321, 1325 e 1326 c.c., art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato le prove, avesse indebitamente applicato il principio di non contestazione, nonostante contestazioni reiterate e disconoscimento delle sottoscrizioni, e avesse erroneamente ritenuto provata sia la conclusione del contratto sia l’esecuzione e il prezzo dei lavori; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1657 e/o 2225, 2697 e 115 c.p.c., lamentando che, in mancanza di prova del prezzo pattuito, il corrispettivo avrebbe dovuto essere determinato secondo tariffe, usi o criteri residuali, e non sulla base delle fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, in larga parte, le censure perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché volte, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Nel merito, ha condiviso l’impostazione della Corte d’appello secondo cui l’eccezione di avere già pagato il compenso presuppone la non contestazione dell’esistenza del titolo e della fonte del credito, con conseguente corretto ricorso al principio di non contestazione. Ha inoltre ritenuto non decisiva la doglianza sulla fattura disconosciuta, poiché il giudice di merito aveva valorizzato il documento nel suo complesso, in combinazione con la fattura della stessa società e con le difese svolte in giudizio. Quanto al secondo motivo, lo ha respinto perché la sentenza impugnata aveva accertato la pattuizione del corrispettivo sia per i lavori originari sia per quelli extra contratto; pertanto non vi era spazio per la determinazione giudiziale del compenso secondo tariffe o usi. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro delle censure di legittimità per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale, ma la Corte evidenzia che le doglianze, in concreto, mirano a un riesame del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione dell’art. 115 è respinta perché il giudice di merito ha correttamente valorizzato il principio di non contestazione e gli elementi di prova acquisiti.

  • art. 1321 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per contestare la prova della conclusione del contratto, ma la Corte ritiene infondata la doglianza.

  • art. 1325 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere l’assenza di prova degli elementi essenziali del contratto; la Corte ritiene invece accertata la stipula del contratto di appalto.

  • art. 1326, comma 5, c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte lo considera inconferente rispetto all’accertamento di merito sulla conclusione del contratto.

  • art. 1657 c.c.

    È richiamato per sostenere che, in assenza di pattuizione del prezzo, il compenso avrebbe dovuto essere determinato secondo tariffe o usi; la Corte respinge la censura perché il prezzo era stato ritenuto provato.

  • art. 2225 c.c.

    È richiamato in via alternativa all’art. 1657 c.c. per la determinazione del corrispettivo, ma il motivo è respinto poiché la pattuizione del prezzo è stata accertata.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte non ravvisa violazione perché il merito ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte del creditore.

Massime di principio

  • L’eccezione di avere già eseguito il pagamento di un credito è incompatibile, di regola, con la contestazione dell’esistenza del titolo e della fonte dell’obbligazione: può quindi operare il principio di non contestazione sull’an dell’obbligazione.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza mediante generiche doglianze di travisamento delle prove o chiedere una rivalutazione del compendio istruttorio, riservata al giudice di merito.
  • La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è infondata quando il giudice di merito fondi la decisione su fatti non specificamente contestati e su prove documentali e testimoniali valutate secondo il suo prudente apprezzamento.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la pattuizione del corrispettivo, non trova applicazione il criterio sussidiario di determinazione del compenso secondo tariffe, usi o criteri legali residuali.
  • Il disconoscimento formale di un documento non è di per sé decisivo se il giudice di merito valorizza quel documento insieme ad altri elementi istruttori e alle allegazioni della stessa parte che lo contesta.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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