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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 147/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso sanzione disciplinare (ammonimento) per aver salutato un altro detenuto. Denunciava: (1) illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., perché impedirebbe al magistrato di valutare il merito delle sanzioni anche nei casi previsti dall'art. 39; (2) violazione di legge perché il "mero saluto" sarebbe un comportamento neutro non rientrante nel divieto di comunicazione previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), e la sanzione sarebbe fondata su una errata interpretazione di tale norma e dell'art. 77, n.16) del Regolamento esecutivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza che limita al controllo di legittimità l'attività del magistrato di sorveglianza sui reclami contro sanzioni disciplinari minori (come l'ammonimento). Ha respinto anche il secondo motivo: l'art. 77 n.16) è una norma disciplinare in bianco utilizzabile se il regolamento disciplina con chiarezza; l'art. 69 co.6 lett. a) esclude la valutazione del merito per sanzioni diverse dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune; nel quadro del controllo consentito i giudici hanno logicamente ritenuto che il "saluto" possa rientrare, in senso ampio, nelle "comunicazioni" vietate dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f). La questione se il "mero saluto" (saluto non accompagnato da altri elementi) sia effettivamente comunicazione è questione di merito, non sindacabile nel reclamo per sanzioni lievi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 6, lett. a), Ordinamento penitenziario

    le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all'art. 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati

    Riserva al magistrato di sorveglianza un sindacato limitato ai profili di legittimità delle sanzioni disciplinari minori, escludendo la valutazione di merito delle sanzioni diverse dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ordinamento penitenziario

    la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità...

    Imposizione di divieto ampio di comunicazione fra detenuti di gruppi diversi; interpretato come comprensivo, nel senso generale del verbo "comunicare", anche di forme elementari di contatto come il saluto

  • art. 77, comma 1, n. 16), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento)

    Norma disciplinare in bianco che consente sanzioni per inosservanza di ordini/prescrizioni, utilizzabile solo se il quadro regolamentare fornisce sufficiente chiarezza e prevedibilità delle conseguenze

  • art. 35-bis, legge n. 354/1975 (richiamata)

    Rinvio alle regole procedurali sul reclamo; nella giurisprudenza assicura il limite del controllo del magistrato di sorveglianza sui reclami disciplinari

Massime di principio

  • Quando la sanzione disciplinare è di entità minore (es. ammonimento, esclusione temporanea da attività ricreative), il magistrato di sorveglianza ha un sindacato prevalentemente di legittimità e non può valutare il merito della sanzione.
  • L'art. 41-bis e le relative norme regolamentari sono interpretate in senso ampio sul divieto di comunicazione: comportamenti elementari come il "saluto" possono essere considerati proibiti nella misura in cui rientrano nella nozione generale di "comunicare" tra detenuti di gruppi diversi.
  • L'art. 77 n.16) del Regolamento è una "norma in bianco": la sua utilizzazione per sanzionare comportamenti richiede che la disciplina secondaria renda la fattispecie sufficientemente prevedibile e chiara.
  • Se la difesa vuole contestare la qualificazione giuridica del fatto (es. che il comportamento non sia affatto una comunicazione), quell'argomento rischia di essere ricondotto al merito e quindi non essere esaminato nel reclamo contro sanzioni lievi; in tali casi occorre valutare la possibilità di mirare a sanzioni più gravi o a profili procedurali/di motivazione per ottenere un sindacato più ampio.
  • Per impugnazioni fondate su censure costituzionali relative al limite del sindacato giurisdizionale, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato l'inammissibilità di tali argomenti quando riguardano sanzioni disciplinari minori; sono più efficaci le doglianze sulla carenza di motivazione o sulla inosservanza delle garanzie procedurali quando effettivamente presenti.

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