Ordinanza n. 27/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, a) della determinazione n. 1322 del 31.12.2025 avente ad oggetto “Avviso di selezione pubblica n. 2 per l’affidamento di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa sita in Via Lungomare Trieste, stabilimento balneare “Bagno Italia”, individuata dal PUD con il numero 134. Aggiudicazione”; b) dei verbali, tutti, delle sedute della commissione aggiudicatrice nominata con determinazione n. 755 del 22.8.2025, in particolare del verbale n. 1 valutazione busta amministrativa a seguito di apertura della seduta in data 30.7.2025, del soccorso istruttorio attivato nella seduta del 4.8.2025 nell’ambito del quale è stato chiesto a PREGI s.r.l. di integrare i requisiti di idoneità organizzativa, del verbale dd. 5.9.2025 relativo alla valutazione della busta amministrativa e relative integrazioni prodotte a seguito del soccorso istruttorio con ammissione alle successive fasi, del verbale n. 1 apertura busta tecnica dd. 10.10.2025, del verbale n. 2 dd. 17.10.2025 apertura busta economica e allegati, del verbale n. 3 valutazione offerte economiche dd. 17.10.2025 in seduta riservata per la prosecuzione della valutazione delle offerte economiche di attribuzione dei punteggi, e relativi allegati, infine del verbale n. 4 conferma delle valutazioni delle offerte economiche sul portale e-appalti dd. 30.10.2025 tutti unitamente ai relativi allegati, griglie di attribuzione dei punteggi sia in relazione alla busta tecnica che economica; c) di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o conseguente anche non noto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, dell’avviso di selezione pubblica n. 2 per l’affidamento di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa sita in via Lungomare Trieste, stabilimento balneare “Bagno Italia”, individuata al PUD con il numero 134, delle istruzioni per la presentazione delle offerte, in uno con i relativi allegati, documenti grafici e chiarimenti; nonché, per la declaratoria della nullità e/o annullamento e/o inefficacia della concessione eventualmente rilasciata nelle more in favore dell’aggiudicataria e di qualsiasi convenzione accessoria fosse stata stipulata inter partes tra la stessa e il comune (allo stato, non note); ovvero, per la declaratoria di inammissibilità/esclusione dell’offerta presentata da Pregi s.r.l. per i motivi infra declinati e, ove non fossero considerate inammissibili l’offerta tecnica ed economica, annullarsi e/o rideterminarsi i punteggi assegnati ad entrambe per quanto riportato nella parte in diritto; nonché, infine, per il riconoscimento del diritto del ricorrente all’assegnazione dell’area demaniale marittima PUD 134 denominato “Bagno Italia”, per cui è causa, presso il Comune di Lignano Sabbiadoro, per anni 20, e conseguentemente il diritto al rilascio della relativa concessione demaniale in suo favore, ovvero al subentro in quella eventualmente stipulata con l’odierna aggiudicataria qualora non annullata o dichiarata nulla;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della concessione demaniale marittima PUD n. 134, denominata Bagno Italia, nonché verbali di gara e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda con 70,53 punti, ha impugnato l’aggiudicazione della concessione demaniale marittima, attribuita alla controinteressata prima classificata con 87,76 punti. Ha dedotto la mancata esclusione dell’aggiudicataria per: carenza dei requisiti tecnico-professionali; incompletezza del piano economico-finanziario, in particolare per l’omessa analisi della redditività e dei principali fattori di rischio con simulazioni degli scostamenti; incompatibilità del progetto tecnico con la pianificazione di settore e la normativa applicabile; irrealizzabilità del progetto tecnico-edilizio. Ha inoltre contestato l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche, chiedendone la rideterminazione a proprio vantaggio, nonché l’assegnazione della concessione o il subentro. Nel corso della discussione orale ha prospettato ulteriori profili di censura, ritenuti dal Collegio ampliativi della causa petendi e non riconducibili a mere repliche.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto ai requisiti tecnico-professionali, ha ritenuto plausibile che l’aggiudicataria li possedesse, avendo documentato l’iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con l’oggetto della concessione; l’avviso non richiedeva una specifica anzianità dell’iscrizione. Ha inoltre rilevato che i requisiti alternativi previsti dalla lex specialis favorivano la massima partecipazione e non apparivano incompatibili con la normativa regionale richiamata, anche considerando la distinzione tra concessioni, caratterizzate dalla traslazione del rischio operativo, e appalti pubblici. Quanto al PEF, ha osservato che la lex specialis non prevedeva espressamente l’esclusione per la mancanza di singoli componenti e che la disposizione regionale invocata non sembrava pertinente alla concessione in esame; in ogni caso, la controinteressata appariva avere fornito prova della produzione del PEF richiesto. In relazione al progetto edilizio, il Collegio ha ritenuto plausibili le difese del Comune e dell’aggiudicataria circa l’assenza di indebite restrizioni delle visuali verso il mare, l’applicabilità delle norme regionali sulla demo-ricostruzione, la non preclusività del vaglio della commissione rispetto ai successivi titoli abilitativi o alla conferenza di servizi, l’irrilevanza delle norme sulle distanze in presenza di una mera compartimentazione del medesimo bene demaniale e l’autonomia funzionale del progetto anche senza la parte di piscina ricadente nell’area confinante. Quanto alla valutazione delle offerte, ha ribadito che essa costituisce espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non ravvisati nella fattispecie. Ha inoltre escluso il superamento della prova di resistenza: anche ipotizzando la perdita dell’intero punteggio relativo all’apertura serale e ulteriori miglioramenti per la ricorrente, questa non avrebbe comunque sopravanzato l’aggiudicataria. I nuovi profili dedotti oralmente sono stati considerati irritualmente ampliativi del thema decidendum. Il periculum è stato escluso perché l’interesse della ricorrente è prevalentemente economico e quindi risarcibile per equivalente; nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l’interesse pubblico all’avvio tempestivo della concessione. L’udienza pubblica è stata fissata al 5 novembre 2026 e le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha respinto l’istanza cautelare.
art. 4.2, lett. a), dell’Avviso di selezione
Consente di dimostrare il requisito tecnico-professionale anche mediante iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della concessione, senza previsione di una specifica anzianità.
art. 5.3 dell’Avviso di selezione
La lex specialis non sanziona espressamente con l’esclusione la mancanza di singoli componenti del PEF e individua come macroelementi la percentuale di rialzo e il PEF.
art. 7, comma 1, lett. a), l.r. FVG 13 novembre 2006, n. 22
È stato ritenuto non incompatibile, in via cautelare, con la previsione di requisiti tecnico-professionali alternativi contenuta nell’avviso.
art. 55, comma 1, l.r. FVG 21 aprile 2017, n. 10
È stato richiamato quale parametro rispetto al quale la previsione dei requisiti alternativi della lex specialis non è apparsa confliggente.
art. 9 l.r. FVG 10/2017
Il TAR ha ritenuto la disposizione non pertinente, poiché inserita nella disciplina delle concessioni e autorizzazioni nella Laguna di Marano-Grado; ha comunque osservato che il comma 4 utilizza una formulazione generale quanto agli elementi del PEF.
artt. 39-bis e 39-ter l.r. FVG 19/2009
Sono stati ritenuti, in via sommaria, compatibili con interventi di demo-ricostruzione per edifici direzionali e funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga ai limiti urbanistici di superficie e volume.
Massime di principio
- Nelle selezioni per concessioni demaniali marittime, la lex specialis può prevedere modalità alternative di dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali, inclusa l’iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con l’oggetto della concessione, purché tale disciplina favorisca la massima partecipazione e non sia incompatibile con la normativa applicabile.
- La mancata indicazione nella lex specialis di una sanzione espulsiva per l’omissione di singoli elementi del piano economico-finanziario impedisce, in linea di principio, di desumere automaticamente l’obbligo di esclusione, soprattutto quando la disciplina di gara individua espressamente come elementi essenziali soltanto i macroelementi dell’offerta economica.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione delle offerte tecniche è circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti; non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- La censura relativa all’attribuzione dei punteggi richiede il superamento della prova di resistenza: il concorrente deve dimostrare che la correzione del punteggio contestato potrebbe concretamente modificare la graduatoria e procurargli il bene della vita.
- In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando l’interesse azionato è prevalentemente economico e può essere adeguatamente reintegrato mediante risarcimento per equivalente; nel bilanciamento, può prevalere l’interesse pubblico all’avvio tempestivo della concessione.
- Nel giudizio amministrativo, nuovi profili di illegittimità introdotti per la prima volta nella discussione orale sono irrituali quando ampliano la causa petendi e non costituiscono mere repliche alle difese delle altre parti.
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