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Sentenza

Sentenza n. 839/2026 - Latina, Sezione 2

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento, previa sospensione degli effetti: - del provvedimento del Comune di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- datato -OMISSIS-e avente ad oggetto “realizzazione recinzione a confine della strada comunale”; - dell’ art. 56 del Regolamento Edilizio comunale per quanto di interesse, nonché ogni atto connesso, collegato, consequenziale e presupposto, anche non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17 dicembre 2025 - per l’annullamento previa sospensione degli effetti del provvedimento del Comune di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, avente ad oggetto “realizzazione di recinzione lungo la strada -OMISSIS- – ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del dpr 380/2001”;

Giustizia amministrativa202500594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di sospensione e diffida dei lavori di recinzione, seguito da ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva comunicato al Comune l’intenzione di recingere il terreno agricolo, confinante con una strada comunale, mediante rete metallica alta circa un metro sostenuta da paletti infissi direttamente nel terreno e collocata a un metro dal filo dell’asfalto, per proteggere coltivazioni e bestiame dalla fauna selvatica. Il Comune aveva inizialmente riconosciuto che l’opera, per caratteristiche e dimensioni, rientrava nell’edilizia libera, ma aveva comunque imposto il rispetto della distanza di tre metri prevista dall’art. 56, comma 2, del regolamento edilizio comunale, sospendendo i lavori e diffidando il ricorrente dal proseguirli. Il ricorrente ha dedotto, con il ricorso principale, la violazione degli artt. 6 e 6-bis d.P.R. 380/2001, dell’art. 56 del regolamento edilizio comunale, dell’art. 26, comma 4, d.P.R. 495/1992 e dell’art. 4 d.lgs. 285/1992, sostenendo che la disciplina comunale riguardasse i muri di cinta e non le recinzioni leggere, soggette invece alla distanza minima di un metro prevista dal regolamento di esecuzione del Codice della strada. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative, sviamento, sproporzionalità, irragionevolezza e disparità di trattamento. Dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo la violazione dell’ordinanza cautelare che aveva sospeso gli effetti del precedente provvedimento, l’erronea applicazione dell’art. 18, comma 4, Codice della strada — riferito ai centri abitati, mentre il terreno era situato fuori dal centro abitato — nonché l’illegittimità derivata, il difetto di motivazione e istruttoria e la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento di sospensione dei lavori aveva esaurito i propri effetti ed era stato superato dall’ordinanza di demolizione, oggetto dei motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il Tribunale ha rilevato che la recinzione era costituita da rete metallica alta circa 0,95-1 metro, sostenuta da paletti in ferro infissi nel terreno, senza opere in calcestruzzo o cemento armato, con impatto edilizio-urbanistico minimo. Essa è stata quindi ricondotta alla manutenzione ordinaria e all’edilizia libera, non essendo necessario un previo titolo edilizio. La disciplina dell’art. 56, comma 2, del regolamento edilizio comunale è stata ritenuta riferibile ai muri di cinta e non alle recinzioni leggere oggetto di causa. Per queste ultime trova applicazione l’art. 26, comma 4, d.P.R. 495/1992, che consente, fuori dai centri abitati, recinzioni non superiori a un metro in reti metalliche sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno, con distanza minima di un metro dal confine stradale. È stata inoltre esclusa l’applicabilità dell’art. 18, comma 4, Codice della strada, poiché riferito alle fasce di rispetto e alle aree di visibilità nei centri abitati, mentre il terreno era fuori dal centro abitato, circostanza ammessa dal Comune. L’ordinanza di demolizione è stata pertanto annullata, con assorbimento delle ulteriori censure. Il Comune è stato condannato alle spese della fase di merito, liquidate in euro 4.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, anche in considerazione dell’adozione dell’ordinanza di demolizione senza tenere conto della precedente ordinanza cautelare.

Norme richiamate

  • artt. 6 e 6-bis d.P.R. 380/2001

    La recinzione leggera, per caratteristiche costruttive, materiali e modeste dimensioni, è stata ricondotta all’attività edilizia libera, non necessitante di previo titolo edilizio.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È stato annullato il provvedimento comunale di demolizione e ripristino adottato nei confronti della recinzione.

  • art. 56, comma 2, del regolamento edilizio comunale

    I muri di cinta prospicienti le strade al di fuori del centro abitato delimitato ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dovranno rispettare le distanze di cui al D.P.R. 26.04.1993, n. 147, sostituito dal D.P.R. 16.9.1996, n. 610, art. 24, comma 1, punto 4: a) 5 m per le strade di tipo A, B; b) 3 m per le strade di tipo C, F “strade vicinali”.

    La disposizione disciplina i muri di cinta e non è applicabile alle recinzioni leggere costituite da rete metallica e paletti infissi nel terreno.

  • art. 26, comma 4, d.P.R. 495/1992

    La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

    La norma si applica alle recinzioni leggere non superiori a un metro, collocate fuori dai centri abitati, e consente una distanza minima di un metro dal confine stradale.

  • art. 4 d.lgs. 285/1992

    La delimitazione del centro abitato rileva ai fini dell’individuazione della disciplina stradale applicabile; nel caso concreto il terreno è stato ritenuto esterno al centro abitato.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 285/1992

    La disposizione, riferita alle fasce di rispetto e alle aree di visibilità nei centri abitati, non è applicabile a una recinzione realizzata su terreno situato fuori dal centro abitato.

  • artt. 1, 2, 3 e 10-bis l. 241/1990

    Le censure relative a motivazione, istruttoria, partecipazione e principi generali dell’azione amministrativa sono state assorbite in conseguenza dell’accoglimento della censura principale.

Massime di principio

  • Una recinzione costituita da rete metallica di altezza non superiore a un metro, sostenuta da paletti infissi direttamente nel terreno e priva di opere in calcestruzzo o cemento armato, può essere qualificata, in ragione del ridotto impatto edilizio-urbanistico, come attività di manutenzione ordinaria rientrante nell’edilizia libera.
  • La realizzazione di una recinzione leggera, pur rientrando nell’edilizia libera, deve rispettare le prescrizioni urbanistiche, edilizie e di settore applicabili; la sua disciplina va individuata in concreto sulla base delle caratteristiche del manufatto, distinguendo tra esercizio dello ius aedificandi e lecita recinzione della proprietà privata.
  • La disciplina regolamentare comunale dettata per i muri di cinta non può essere applicata automaticamente a recinzioni leggere costituite da rete metallica e paletti infissi nel terreno, quando la disposizione comunale ha un oggetto materiale diverso.
  • Fuori dai centri abitati, alle recinzioni non superiori a un metro costituite da reti metalliche o materiali similari e sostenute da paletti direttamente infissi nel terreno si applica l’art. 26, comma 4, d.P.R. 495/1992, con distanza minima di un metro dal confine stradale.
  • La disciplina dell’art. 18, comma 4, Codice della strada, relativa alle fasce di rispetto e alle aree di visibilità nei centri abitati, non è applicabile a una recinzione realizzata su un terreno situato fuori dal centro abitato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniCircolazione stradale e viabilitàMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

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