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Sentenza

Sentenza n. 615/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);

Giustizia amministrativa202600316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la prova pratica e il relativo esito, deducendo l'illegittimità della valutazione dei quesiti nn. 4 e 6. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta individuata come corretta dalla commissione per il quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lei fornita. Con il secondo motivo ha dedotto che, anche ritenendo corretta la risposta indicata dalla commissione per il quesito n. 6, fosse parimenti corretta la risposta da lei scelta, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della correzione. In via subordinata ha denunciato la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova ovvero neutralizzazione dei quesiti contestati.

La decisione

Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita da ciascun candidato e ha rideterminato la graduatoria. Per effetto della riassegnazione, la ricorrente ha conseguito almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza non integrasse una sopravvenuta carenza di interesse, perché l'interesse azionato era stato integralmente soddisfatto, ma determinasse la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico dell'ASL in applicazione della soccombenza virtuale, tenuto conto del riesame amministrativo, della serialità del contenzioso, della natura tecnica delle questioni e della definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    Richiamato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di riammissione o di rettifica del punteggio; il giudice non ha esaminato nel merito tale domanda per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali

    Richiamato quale parametro della censura subordinata sulle operazioni concorsuali; il giudice non ha deciso nel merito tale motivo.

  • art. 9 del bando di concorso

    soglia per l’ammissione all’orale: 14 punti

    La commissione ha riassegnato i punteggi relativi ai quesiti contestati e la ricorrente ha così raggiunto la soglia necessaria per l’ammissione alla prova orale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un atto o pone in essere una condotta che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente, il giudizio deve essere definito con cessazione della materia del contendere, non con improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La riassegnazione generalizzata del punteggio relativo a quesiti contestati, con attribuzione del punteggio indipendentemente dalla risposta fornita, può soddisfare integralmente l’interesse del candidato alla riammissione a una fase successiva della procedura concorsuale quando il nuovo punteggio supera la soglia prevista dal bando.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, valutando l’esito presumibile delle censure alla luce della condotta amministrativa sopravvenuta e delle circostanze concrete del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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