Sentenza n. 713/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Urbino n. 25/2025 depositata e resa pubblica il 07.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 363/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Urbino n. 25/2025, passata in giudicato, relativa all'assegnazione di somme spettanti per il beneficio della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Urbino, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all'Amministrazione e il suo passaggio in giudicato risultava attestato dalla Cancelleria. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha dedotto ragioni ostative alla spettanza o all'azionabilità del credito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, e fondato nel merito, essendo rimasta ineseguita la pronuncia passata in giudicato. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provveda all'esecuzione entro i successivi 120 giorni, adottando anche gli atti contabili e finanziari necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nella sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processualcivilistica richiamata, inclusa quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato che riconosce un credito e condanna l'Amministrazione all'assegnazione o al pagamento di somme, l'inerzia dell'Amministrazione integra inottemperanza e impone al giudice di ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo detrarre quanto eventualmente già corrisposto.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento del ricorso quando il giudicato risulti ineseguito.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'Amministrazione e all'istanza del creditore.
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