Sentenza n. 13402/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando del concorso pubblico per 220 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nella parte relativa al limite massimo di età e alle deroghe
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando del concorso indetto con decreto ministeriale del 17 aprile 2026, contestando la previsione dell’articolo 3 che richiedeva di non aver compiuto il trentesimo anno di età, nonché la disciplina delle deroghe e delle elevazioni del limite, che lo avrebbe escluso da qualsiasi regime preferenziale e dalla partecipazione alla selezione. In sede cautelare era stato ammesso con riserva a sostenere le prove scritte, previste per il 16 e 17 luglio 2026. Tuttavia, il ricorrente non si è presentato alle prove e, all’udienza camerale, la sua difesa ha rappresentato l’intenzione di non proseguire il giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’ammissione con riserva disposta in sede cautelare non ha avuto seguito concreto, poiché il ricorrente non ha partecipato alle prove scritte e ha manifestato la volontà di non coltivare ulteriormente il giudizio. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del limite di età previsto dal bando né le relative deroghe. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
La decisione è stata pronunciata in forma semplificata dopo che le parti sono state sentite in camera di consiglio.
art. 60 c.p.a.
Il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio consente la definizione della controversia con sentenza in camera di consiglio, senza esame del merito.
Massime di principio
- La mancata partecipazione alle prove concorsuali da parte del candidato ammesso con riserva, accompagnata dalla dichiarata volontà di non proseguire il giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso contro il bando.
- Quando l’interesse del ricorrente alla decisione viene meno prima dell’esame del merito, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità della domanda, senza pronunciarsi sulla legittimità dell’atto impugnato.
- L’ammissione cautelare con riserva non impedisce la declaratoria di improcedibilità se il candidato non compie l’attività concorsuale per la quale era stato ammesso e non conserva un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio.
Come è indicizzato
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