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Sentenza

Sentenza n. 8066/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, a) della determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, comunicata il 15 dicembre 2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”, nella parte in cui obbliga la ricorrente a corrispondere la propria quota di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 e rispettivi, ivi compresi Allegati A, B, C ed Elenco Quota di ripiano annuale complessiva per fornitore (doc. 1); b) della determinazione prot. AOO_168/PROT/10/01/2023/0000183 della Regione Pu- glia del 10 gennaio 2022, comunicata il 16 gennaio 2023, recante “Determinazione Dirigenziale n. 005/DIR/2022/00010 del 12 dicembre 2022. Riscontro Vs PEC” (doc. 2); c) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica); nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202301536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti regionali e provinciali di quantificazione della quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione della Regione Puglia che le imponeva il pagamento della quota di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, insieme agli atti ministeriali e interistituzionali presupposti, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato, il 3 gennaio 2026, il 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025. Ha quindi rappresentato che il pagamento della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tale obbligo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando espressamente l'esito come sopravvenuta carenza di interesse e non come cessazione della materia del contendere. L'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede infatti che il versamento integrale del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e precluda ogni ulteriore azione giurisdizionale relativa a tali obblighi. Secondo il Collegio, il pagamento determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'annullamento degli atti, anche perché il nuovo meccanismo consente di conseguire un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito: l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, anziché l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente l'incontestata dichiarazione della ricorrente, pur in assenza del deposito della documentazione da parte di tutte le amministrazioni resistenti. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»

    Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione di ripiano per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giudiziarie connesse all'obbligo di pagamento; nel giudizio esaminato, tale effetto ha determinato il venir meno dell'interesse all'annullamento degli atti impugnati.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato quale fonte degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato quale base dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei giudizi ai quali l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 collega la cessazione della materia del contendere o, secondo la qualificazione adottata dal TAR, la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nella sentenza in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione oggetto del giudizio mediante il pagamento di una quota ridotta e collega a tale pagamento la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali, il pagamento integrale della quota determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di annullamento.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre anche quando la disciplina sopravvenuta consente di conseguire un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con l'impugnazione: l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto non equivale all'annullamento degli atti senza pagamento, ma elimina comunque l'interesse attuale alla decisione sul ricorso.
  • Ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, può essere ritenuta sufficiente l'incontestata dichiarazione della parte circa l'avvenuto pagamento, anche se le amministrazioni non hanno depositato tutta la documentazione che erano tenute a produrre, quando la disciplina applicabile collega direttamente al pagamento l'estinzione dell'obbligazione e la preclusione di ulteriori azioni.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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