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Sentenza

Sentenza n. 5039/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1379/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202601065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso contro la decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP e l’annullamento della precedente assegnazione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente assegnante e gestore ERP)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La privata aveva ottenuto l’assegnazione provvisoria di un alloggio ERP in emergenza abitativa. Il Comune aveva successivamente adottato un provvedimento con il quale aveva annullato la precedente determinazione di assegnazione e dichiarato la decadenza dal diritto all’assegnazione per perdita del requisito reddituale e mancata presentazione e accettazione dell’alloggio. L’interessata aveva impugnato tale atto, nonché gli atti presupposti, sostenendo in appello che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa: a suo avviso non si sarebbe instaurato un rapporto locatizio, perché l’alloggio non era stato consegnato; non sarebbe quindi sorto un rapporto privatistico, ma soltanto una situazione di interesse legittimo; inoltre, l’atto impugnato sarebbe stato adottato in autotutela. Il TAR aveva invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardasse la fase privatistica del rapporto ERP e cause di decadenza o estinzione sottratte alla discrezionalità amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che l’assegnazione di un alloggio ERP non dà luogo a una concessione di bene pubblico ai fini dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., ma segna il passaggio dalla fase pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi e da situazioni di interesse legittimo, alla fase paritetica successiva, nella quale vengono in rilievo diritti soggettivi e regole privatistiche. Il discrimine è costituito dall’assegnazione dell’alloggio, senza che sia necessario stabilire se il contratto di locazione si sia perfezionato o se vi sia stata la materiale consegna dell’immobile. Nel caso concreto, l’atto del Comune, pur contenendo il riferimento all’annullamento in autotutela, è stato qualificato nella sostanza come provvedimento di decadenza ai sensi dell’art. 17 della legge regionale Puglia n. 10 del 2014. La mancata accettazione e presa in consegna dell’alloggio integra la non occupazione nel termine previsto dall’atto di consegna, mentre la perdita del requisito reddituale costituisce ulteriore causa di decadenza. Si tratta di accertamenti relativi a vicende successive all’assegnazione, privi di una nuova valutazione discrezionale dell’interesse pubblico al mantenimento dell’assegnazione e incidenti su una posizione di diritto soggettivo. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese del grado di appello sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    L’assegnazione di un alloggio ERP non è stata qualificata come concessione di un bene pubblico rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 11 c.p.a.

    La controversia, dichiarata estranea alla giurisdizione amministrativa, può essere riproposta davanti al giudice ordinario nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 17, comma 1, lett. a) ed e), l.r. Puglia n. 10/2014

    La non occupazione dell’alloggio nel termine indicato nell’atto di consegna e la perdita dei requisiti costituiscono cause di decadenza dall’assegnazione ERP.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali dell’appellante mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all’edilizia residenziale pubblica occorre distinguere la fase anteriore all’assegnazione, nella quale l’amministrazione esercita pubblici poteri e il privato è titolare di un interesse legittimo, dalla fase successiva all’assegnazione, nella quale il rapporto assume natura paritetica e le posizioni dell’assegnatario sono di diritto soggettivo.
  • Il momento dell’assegnazione dell’alloggio costituisce il discrimine per il riparto di giurisdizione, anche quando non sia ancora intervenuta la materiale consegna dell’immobile o non sia necessario accertare il perfezionamento del contratto di locazione.
  • La controversia sulla decadenza dall’assegnazione ERP appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la decadenza dipende dall’accertamento di cause successive all’assegnazione, quali la mancata occupazione o accettazione dell’alloggio e la perdita dei requisiti reddituali, senza una nuova valutazione discrezionale dell’interesse pubblico al mantenimento dell’assegnazione.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione deve essere effettuata sulla base della sostanza dell’atto e della situazione giuridica incisa: il mero richiamo all’annullamento in autotutela non rende amministrativa una misura che, in concreto, accerta cause legali di decadenza successive all’assegnazione.
  • La decadenza ERP fondata sulla non accettazione o mancata presa in consegna dell’alloggio può essere ricondotta alla causa di non occupazione dell’alloggio nel termine previsto dall’atto di consegna, con conseguente incidenza su una posizione di diritto soggettivo e devoluzione della controversia al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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