Sentenza n. 6427/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 795/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della Soprintendenza al parere favorevole nell’ambito di una SCIA in sanatoria e di una domanda di accertamento di conformità edilizia relativa a opere eseguite su un immobile sottoposto a vincolo archeologico
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro il diniego della Soprintendenza. Deducevano, in particolare, difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, carenza istruttoria, erronea valutazione della portata del vincolo archeologico e violazione dell’art. 88 c.p.a. Il diniego era ritenuto generico perché si limitava a rilevare la difformità dell’ingombro di sedime rispetto al progetto del 1959, la mancata acquisizione del nullaosta per interventi risalenti al 1968 e al 1985 e la non ammissibilità delle opere rispetto alla normativa di tutela, senza individuare le opere concretamente incompatibili, le disposizioni violate e l’incidenza delle trasformazioni sull’interesse archeologico. Gli appellanti contestavano inoltre l’integrazione postuma della motivazione operata dal TAR mediante il richiamo alla necessità del previo nullaosta, la contraddittorietà rispetto a un precedente nullaosta rilasciato dalla stessa Soprintendenza nel 2001 per il cambio di destinazione d’uso del piano terra, l’omessa valutazione delle opere destinate alla demolizione e la mancata considerazione della natura meramente conformativa del vincolo archeologico, privo di specifiche prescrizioni limitative dell’utilizzo del suolo e del fabbricato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando il provvedimento impugnato. Ha ritenuto il diniego affetto da difetto di motivazione perché non indicava la misura e il volume degli ampliamenti o delle difformità, gli elementi di incompatibilità con l’oggetto della tutela, le soglie di tolleranza eventualmente superate e le disposizioni concretamente violate. Il richiamo generico alla difformità rispetto al progetto del 1959, alla mancanza del nullaosta per interventi risalenti e alla non ammissibilità delle opere non consentiva di comprendere le ragioni sostanziali del diniego. Il Collegio ha inoltre rilevato che, per quanto emergeva dagli atti, il vincolo archeologico non conteneva prescrizioni specifiche sulle modalità di utilizzo del suolo e del fabbricato e che le opere consistevano prevalentemente in modifiche interne e prospettiche, senza prova di alterazioni rilevanti del sottosuolo o dell’area di sedime. La Soprintendenza avrebbe quindi dovuto svolgere un’istruttoria concreta e motivare l’incidenza delle opere sull’interesse archeologico, anziché richiamare astrattamente il vincolo. L’assenza originaria del nullaosta per gli interventi del 1968 e del 1985 non costituiva, di per sé, un ostacolo automatico e definitivo alla sanatoria: nell’accertamento di conformità occorre valutare l’attuale compatibilità delle opere con il vincolo, eventualmente anche mediante prescrizioni o condizioni. È stata ravvisata anche contraddittorietà dell’azione amministrativa, in ragione del precedente nullaosta del 2001, non adeguatamente giustificata dalla Soprintendenza. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 380/2001
La SCIA in sanatoria e il procedimento di accertamento di conformità devono essere valutati anche con riguardo alla compatibilità dell’intervento con i vincoli esistenti.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza da parte della Soprintendenza.
art. 45 d.lgs. 42/2004
Richiamato dagli appellanti per sostenere che il vincolo archeologico non contenesse vincoli indiretti; il Consiglio di Stato ha invece valorizzato l’assenza, per quanto emergeva dagli atti, di specifiche prescrizioni limitative.
art. 88 c.p.a.
Richiamato quale parametro della censura d’appello relativa alla motivazione della sentenza e alla valutazione dei fatti.
D.M. 15 gennaio 1955
Atto impositivo del vincolo archeologico sull’area; il vincolo, per quanto risultava dagli atti, non recava specifiche prescrizioni sulle modalità di utilizzo del suolo e del fabbricato.
Massime di principio
- Un diniego della Soprintendenza relativo alla compatibilità di opere edilizie con un vincolo archeologico deve indicare in modo concreto le opere incompatibili, le disposizioni di tutela applicate, le caratteristiche dell’interesse archeologico coinvolto e il nesso tra le trasformazioni realizzate e la compromissione di tale interesse; il mero richiamo generico al vincolo e alla non ammissibilità delle opere non è sufficiente.
- Nel procedimento di accertamento di conformità edilizia relativo a opere realizzate in area vincolata, la mancanza originaria del nullaosta dell’autorità preposta alla tutela non costituisce automaticamente un ostacolo definitivo alla sanatoria: l’amministrazione deve valutare in concreto la compatibilità attuale delle opere con il vincolo, potendo eventualmente subordinare il provvedimento a prescrizioni o condizioni.
- Quando il vincolo archeologico non contiene specifiche prescrizioni limitative dell’uso del suolo o del fabbricato e le opere consistono prevalentemente in modifiche interne o prospettiche, la Soprintendenza deve dimostrare e motivare l’effettiva incidenza delle opere sul sottosuolo, sull’area di sedime o sull’interesse archeologico tutelato.
- La valutazione di compatibilità con un vincolo archeologico non può fondarsi esclusivamente su elementi formali, quali la mancata acquisizione originaria del nullaosta; è necessaria un’istruttoria sostanziale sull’attuale consistenza delle opere e sulla loro concreta incidenza sull’interesse tutelato.
- Il successivo diniego della Soprintendenza deve essere puntualmente giustificato quando si ponga in contraddizione con un precedente nullaosta rilasciato dalla medesima amministrazione e riferito allo stesso immobile, qualora tale precedente atto presupponga la conoscenza dello stato dei luoghi.
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