Cassazione Penale, Ordinanza n. 10348/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo proposto mirava a una non consentita rivalutazione della prova e che la motivazione della sentenza di appello era logica, coerente e priva di vizi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il furto di alcune pesche, sostenendo in sostanza che la prova della sua partecipazione non fosse sufficiente e chiedendo una rivalutazione integrale del compendio probatorio. In sede di legittimità il ricorso si risolveva, secondo la Corte, in una censura volta a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di cassazione. La decisione impugnata aveva infatti ritenuto logicamente coerenti e univoci vari indizi: la presenza del ricorrente sull'autovettura in fuga, il breve lasso di tempo tra fatto e fermo, e il rinvenimento nell'auto della frutta trafugata; la mancata identificazione da parte della persona offesa non era stata considerata decisiva per escludere la responsabilità.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione integrale della capacità dimostrativa delle prove, quando la doglianza mira soltanto a sostituire la propria lettura del materiale probatorio a quella compiuta dai giudici di merito.
- La motivazione è insindacabile in cassazione quando la sentenza impugnata dia conto, con coerenza logica, di elementi probatori ritenuti univoci e non manifestamente illogici.
- La mancata identificazione dell'imputato da parte della persona offesa non esclude di per sé la responsabilità, se il giudice di merito valorizza altri elementi indiziari convergenti e logicamente idonei a sostenere l'affermazione di colpevolezza.
- La presenza dell'imputato sul veicolo in fuga, la vicinanza temporale tra il fatto e il fermo e il rinvenimento della refurtiva possono essere apprezzati come elementi univocamente indicativi della partecipazione al fatto, se sorretti da motivazione coerente.
Come è indicizzato
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