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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16532/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore in concordato)

La controversia

Nel corso di una procedura di concordato preventivo, il tribunale aveva autorizzato la società debitrice a sciogliersi da un contratto di factoring stipulato con la società cessionaria. La cessionaria aveva proposto reclamo sostenendo che il provvedimento fosse incompleto o parzialmente errato perché non avrebbe considerato che, in forza dell'effetto reale della cessione già perfezionata, alcuni crediti erano già usciti dal patrimonio del cedente e non potevano essere incisi dallo scioglimento. La corte d'appello aveva ritenuto non sovrapponibili, in modo pieno, la nozione di contratti in corso di esecuzione di cui all'art. 169-bis l. fall. e quella di contratti pendenti di cui all'art. 72 l. fall., respingendo la richiesta di integrazione. In cassazione la società di factoring denunciava violazione degli artt. 169-bis e 72 l. fall., assumendo che lo scioglimento del contratto non avrebbe potuto incidere sui crediti già trasferiti prima della domanda di concordato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 169-bis l. fall. e quelli resi in sede di reclamo non siano ricorribili ex art. 111, comma 7, Cost., perché si tratta di atti di direzione della procedura concorsuale, non destinati a risolvere controversie su diritti con efficacia di giudicato. Ha inoltre precisato che, se la parte intende contestare i presupposti o gli effetti dello scioglimento autorizzato, deve introdurre un autonomo giudizio a cognizione piena. Nel caso concreto, la censura della ricorrente mirava a ottenere un accertamento definitivo sugli effetti del provvedimento di scioglimento rispetto ai crediti già ceduti, accertamento che non poteva essere compiuto in quel procedimento. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 169-bis l. fall.

    il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei contratti in corso è atto di direzione della procedura concorsuale, non decisorio su diritti; le contestazioni sugli effetti o sui presupposti vanno proposte con autonomo giudizio a cognizione piena

  • art. 72 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina dei contratti pendenti dovesse salvaguardare i crediti già trasferiti con effetti reali; la Corte non esamina nel merito la tesi per difetto di impugnabilità del provvedimento

  • art. 111, comma 7, Cost.

    il ricorso straordinario è ammesso solo contro provvedimenti giurisdizionali che producano effetti sostanziali con efficacia di giudicato e incidano definitivamente su diritti soggettivi; i provvedimenti ex art. 169-bis l. fall. non hanno tali caratteristiche

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • I provvedimenti con cui il giudice della procedura concorsuale autorizza la sospensione o lo scioglimento di contratti in corso ex art. 169-bis l. fall. non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., perché hanno natura endoprocedimentale e non decisoria su diritti.
  • L'eventuale contestazione degli effetti sostanziali dello scioglimento autorizzato, o della persistente titolarità di specifici crediti, non può essere introdotta mediante reclamo contro il provvedimento di autorizzazione, ma deve essere fatta valere in un autonomo giudizio a cognizione piena.
  • La parte che impugna un provvedimento di direzione della procedura non può trasformare il reclamo o il ricorso per cassazione in uno strumento di accertamento definitivo dei diritti sostanziali coinvolti.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., non basta che il provvedimento incida in via pratica sulla posizione del creditore: è necessario che esso sia idoneo a produrre un effetto di giudicato su diritti soggettivi.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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