Sentenza n. 985/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 410/2024 resa dal Tribunale di Palermo, sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, relativa al pagamento di differenze retributive e contributive, TFR, ricostruzione della posizione stipendiale e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sez. Lavoro, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento spettante per il profilo di assistente amministrativo B1 e i compensi percepiti in forza di contratti di collaborazione, delle conseguenti differenze contributive non prescritte, del TFR maturato, alla collocazione nella fascia stipendiale corrispondente al servizio effettivamente svolto e alla rifusione delle spese di lite. La sentenza era stata successivamente corretta quanto all’individuazione dei difensori distrattari. I ricorrenti hanno documentato la notificazione del titolo al Ministero il 19 marzo 2025 e hanno dedotto la persistente mancata esecuzione dell’obbligo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni. Il giudice ha precisato che l’incarico commissariale è obbligatorio, sostitutivo e non può essere assolto mediante meri atti di impulso rivolti agli uffici dell’amministrazione inadempiente. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, la penalità di mora di euro 10 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento, o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per presentare la richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta è considerato decadenziale e decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato con successivo decreto collegiale.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non esegue un titolo giudiziale notificato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta deve svolgere direttamente l’attività sostitutiva necessaria all’esecuzione del giudicato; il mero impulso agli uffici dell’amministrazione inadempiente non integra il corretto adempimento dell’incarico.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in una somma giornaliera decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento dell’obbligo, fermo l’onere della parte interessata di attivarsi per l’insediamento del commissario dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il termine decadenziale per la richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal deposito della relazione conclusiva.
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