Cassazione Penale, Sentenza n. 215/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/03/2021 che, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., ha corretto d'ufficio l'errata indicazione della persona offesa nel decreto di fissazione dell'udienza preliminare (da "De Angelis Laura" a "De Angelis Giovanna") e ha disposto la nuova notificazione del decreto e della richiesta di rinvio a giudizio. Il ricorrente denunciava violazione delle norme processuali (art. 127, 130 e 178 c.p.p.) per essere stato emesso il provvedimento senza il contraddittorio e senza la fissazione della camera di consiglio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la correzione di errore materiale adottata de plano senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., ma tale nullità può essere dedotta in Cassazione solo se il ricorrente indica un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale. Il ricorrente non ha indicato un interesse concreto: la presunta possibilità che entrambe le De Angelis abbiano avuto accesso agli atti è un mero interesse di fatto, ipotetico, e la questione della legittimazione della persona offesa va esaminata in sede di udienza preliminare. Inoltre, la correzione del decreto era coerente con la correzione operata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, per cui non emergeva un interesse al contraddittorio sulla istanza di correzione. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Consente la correzione di errori materiali. Nel caso, il GIP ha adottato la correzione del nominativo della persona offesa ai sensi di tale norma.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione al diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non sia stato dimostrato un concreto interesse al contraddittorio sulla correzione materiale disposta.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La correzione de plano senza avviso alle parti può integrare una nullità di ordine generale ai sensi di questa disposizione; tuttavia, la deducibilità di tale nullità in Cassazione richiede che il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla comminazione di una somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini - Rv. 265638)
Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265638
Stabilisce che la correzione di errore materiale adottata senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti costituisce nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo - Rv. 279219)
Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219
Precisazione che la nullità di ordine generale così determinata può essere dedotta in Cassazione solo se il ricorrente indica un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza di elementi per escludere la colpa, è stata disposta la sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale (art. 130 c.p.p.) può essere disposta d'ufficio, ma la sua adozione senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti può integrare una nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p.
- La deduzione di tale nullità in sede di legittimità richiede che il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale; mere ipotesi o pregiudizi di fatto non sono sufficienti.
- Questioni relative alla legittimazione della persona offesa e all'accesso agli atti vanno normalmente valutate nel corso dell'udienza preliminare e non consentono automaticamente di dimostrare un interesse processuale valido ai fini dell'impugnazione in Cassazione.
- Quando la correzione del provvedimento del giudice è conseguente a una correzione analoga effettuata dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio, l'interesse al contraddittorio sulla correzione è ulteriormente depotenziato.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo la condanna alle spese processuali, ma anche la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., se non emerge l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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