Sentenza n. 2058/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che riconosceva ai ricorrenti somme quali contributo alla formazione professionale
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso congiuntamente il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione scolastica, della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Hanno chiesto l’accredito sulle rispettive Carte elettroniche del Docente degli importi riconosciuti dal titolo giudiziale, oltre agli interessi legali, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Gli importi richiesti erano pari a euro 2.500,00 per una ricorrente, euro 1.500,00 per un ricorrente, euro 2.000,00 per una ricorrente ed euro 1.500,00 per un ricorrente, in relazione ai rispettivi contratti a tempo determinato e al contributo per la formazione professionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria, e che era decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nei limiti stabiliti dal titolo esecutivo. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Direzione, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il Commissario ad acta dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. L’incarico deve essere svolto senza compenso, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando analogicamente l’art. 5-sexies, comma 8, della l. 89/2001. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 857,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di agire per l’ottemperanza dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della decisione di ottemperanza e della nomina del Commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, unitamente alla mancata impugnazione del titolo, integra i presupposti considerati dal TAR per procedere all’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche all’esecuzione di altre condanne pecuniarie, quando l’incarico è conferito a un dirigente dell’Amministrazione resistente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, quando l’Amministrazione destinataria non abbia adempiuto spontaneamente e sia decorso il termine previsto dalla normativa applicabile.
- Accertata la mancata esecuzione del titolo giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia, subordinando l’intervento sostitutivo a un’istanza di parte.
- Il munus di Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’Amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche all’esecuzione di condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate direttamente dalla legge Pinto.
- Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
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