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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20829/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un proprietario confinante, che aveva ottenuto nei primi due gradi la condanna dell'altro soggetto a rimuovere un cancello collocato oltre il confine della particella 272, invadendo la porzione di terreno lasciata libera per il passaggio dei proprietari limitrofi secondo un assetto derivante dagli atti di acquisto. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d'appello deciso sull'eccezione di essere lui proprietario esclusivo della zona di terreno controversa; 2) violazione degli artt. 1079, 949 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe riconosciuto la proprietà della zona al resistente senza rispettare l'onere probatorio gravante su chi rivendica un bene posseduto da altri e senza richiedere la cd. probatio diabolica; 3) erroneità della tutela accordata a una pretesa servitù, poiché il resistente si sarebbe contemporaneamente affermato proprietario sia del fondo dominante sia del fondo servente; 4) ulteriore erroneità per avere la Corte territoriale tutelato la servitù senza accertarne previamente le modalità di esercizio e, comunque, perché il resistente non aveva lamentato un impedimento al transito ma la sola impossibilità di pulire l'inferriata apposta sul muro di recinzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché l'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto il provvedimento indispensabile, non quando la decisione, incompatibile con la pretesa della parte, ne comporti comunque il rigetto anche senza specifica motivazione. Ha respinto il secondo motivo affermando che, in tema di rivendicazione, l'onere probatorio va calibrato sulle concrete contestazioni delle parti e che la probatio diabolica non è sempre necessaria; nel caso concreto, essendo emersa una derivazione dei diritti da comuni danti causa, bastava dimostrare un valido titolo di acquisto. Ha respinto anche il terzo e il quarto motivo chiarendo che il riferimento della Corte d'appello alla servitù era solo descrittivo della situazione storica: la ratio decidendi era l'accertamento che il cancello era stato collocato sulla porzione di terreno lasciata libera e riconosciuta come proprietà del resistente, non la tutela di una servitù esercitata sulla cosa propria. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia si configura solo se il giudice omette del tutto il provvedimento indispensabile sul punto decisivo; non vi è nullità quando la decisione resa sia comunque incompatibile con la domanda o eccezione della parte, pur senza specifica argomentazione.

  • art. 1079 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma della tutela della servitù, ma la Corte esclude che la decisione di merito avesse realmente pronunciato su una servitù in senso tecnico.

  • art. 949 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma sull'azione negatoria; la Corte non ne fa applicazione diretta, evidenziando invece che la lite riguardava l'accertamento della proprietà della porzione di terreno.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova in rivendicazione non va applicato in modo astratto e rigido, ma in relazione alle contestazioni effettivamente mosse dalle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia rilevante ai fini della nullità della sentenza non sussiste quando il giudice, decidendo in senso incompatibile con la pretesa o l'eccezione della parte, abbia comunque implicitamente rigettato quel punto della controversia.
  • In tema di rivendicazione, l'onere probatorio del rivendicante non implica sempre la cd. probatio diabolica: il grado di prova richiesto va commisurato alle contestazioni concretamente svolte dal convenuto e può attenuarsi quando vi sia comune derivazione del diritto da un medesimo dante causa.
  • Quando la motivazione di merito usa impropriamente il lessico della servitù, occorre guardare alla ratio decidendi sostanziale: se la decisione è fondata sull'accertamento della proprietà della porzione di terreno occupata, il riferimento alla servitù può avere solo valore descrittivo e non integra errore decisivo di diritto.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura deve colpire la vera ragione decisoria e non una lettura isolata o letterale di singole espressioni della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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