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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39726/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo ha confermato condannato per bancarotta fraudolenta documentale nella forma "specifica" (sottrazione/occultamento di documentazione contabile). Il motivo unico dedotto lamenta l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'elemento soggettivo: la Corte territoriale avrebbe omesso di provare e motivare il "dolo specifico" richiesto per la fattispecie di cui alla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2) legge fall., limitandosi a richiamare una volontà generica di impedire la ricostruzione del patrimonio, argomento compatibile con la diversa ipotesi normativa (seconda parte della stessa norma) che richiede solo dolo generico; inoltre, la Corte non ha spiegato perché la tempistica dell'occultamento e altri elementi dimostrerebbero la sussistenza del dolo specifico e non possono essere tratti da ragionamenti riferiti a condotte dalle quali l'imputato era stato poi assolto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia sbagliato nel motivare la sussistenza del dolo specifico richiesto per la "bancarotta fraudolenta documentale specifica" (sottrazione/occultamento). Poiché la motivazione non ha spiegato in che termini la volontà dell'imputato fosse effettivamente orientata alle finalità tipiche della prima ipotesi normativa e non sono stati forniti argomenti sufficienti a distinguere il dolo specifico dal mero effetto implicito o dal dolo generico, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2) legge fallimentare

    La norma prevede due ipotesi alternative: (1) sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili (c.d. "specifica"), che richiede dolo specifico, e (2) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio, che richiede solo dolo generico. La Corte ha evidenziato che per la prima ipotesi è necessario motivare la volontà specifica dell'agente di impedire la ricostruzione documentalmente consapevole e intenzionale.

  • art. 217, comma 2) legge fallimentare

    Riferimento normativo alla bancarotta semplice (meno grave) connessa alla documentazione; la Corte ha ricordato che senza prova del dolo specifico la fattispecie potrebbe configurarsi come bancarotta semplice ai sensi di questa disposizione.

  • Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017 (precedente giurisprudenziale)

    Giurisprudenza citata per distinguere le due ipotesi dell'art. 216: conferma che la sottrazione/distruzione richiede dolo specifico mentre la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione richiede dolo generico.

Massime di principio

  • Occorre distinguere chiaramente, nella motivazione, la "bancarotta fraudolenta documentale specifica" (sottrazione/distruzione/occultamento) dalla seconda ipotesi normativa: per la prima è necessario provare il dolo specifico, non basta la mera produzione dell'effetto di impedire la ricostruzione.
  • La valutazione del dolo specifico richiede argomentazione sul volere intenzionale dell'imputato di compromettere consapevolmente l'accertamento patrimoniale (es. occultamento mirato, comunicazioni, pianificazione); la tempistica del fatto rispetto all'apertura della procedura concorsuale può contribuire ma non è di per sé probatoria senza ragioni esplicite.
  • Se la prova documentale e fattuale non dimostra il dolo specifico ma solo una condotta idonea a rendere difficile la ricostruzione, il fatto può essere ritenuto, secondo i casi, come bancarotta semplice documentale (art. 217) o come la seconda ipotesi dell'art. 216 che richiede dolo generico.
  • In sede di appello e in sede di legittimità il giudice deve esplicitare con chiarezza i collegamenti logico-giuridici tra fatti accertati e elemento soggettivo richiesto dalla norma: la mancanza di tale spiegazione rende la motivazione viziata e può condurre all'annullamento.
  • Per l'accusa è utile documentare elementi diretti dell'intenzionalità (es. distruzione sistematica, trasporti di documenti in luoghi sicuri, istruzioni a terzi) e non fare affidamento solo su deduzioni ricavate dall'effetto prodotto dalle condotte.

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