Cassazione Penale, Sentenza n. 12544/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale contestando: (i) violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. c) per presunte nullitaà e mancanza di motivazione, invocando gli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p.; (ii) mancata valorizzazione delle prove rispetto alla responsabilità per la bancarotta distrattiva e documentale, anche alla luce del patteggiamento dell'amministratore di diritto Rosario Bonaccio; (iii) erronea applicazione e interpretazione delle norme sostanziali in tema di amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) e di disciplina fallimentare (in particolare artt. 216 comma 1, n.1) e n.2), 223 comma 1 e 219 l.fall.), nonché presunto travisamento delle dichiarazioni testimoniali che avrebbero invece dimostrato la scarsa rilevanza degli atti gestori a loro imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che i giudici di merito (Corte d'Appello) avessero fornito motivazione congrua e logica sulla sussistenza della qualifica di amministratori di fatto, valorizzando convergenti dichiarazioni testimoniali che indicavano esercizio continuativo di funzioni decisorie (impartizione di istruzioni, rapporti con fornitori, gestione dei pagamenti, rapporti con i dipendenti) e l'assenza di contatti dei testi con l'amministratore di diritto. La Corte ha escluso il travisamento probatorio dedotto dai ricorrenti, sottolineando che una diversa valutazione delle stesse prove implicherebbe un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che il patteggiamento dell'amministratore di diritto non esclude la responsabilità penale autonoma degli altri imputati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali. Sentenza dichiarata il 10/12/2025.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. c), d), e))
Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi addotti attengano a valutazioni di merito o a pretese carenze motivazionali non sussumibili come vizio di diritto idoneo a fondare la cassazione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di presentazione delle conclusioni e sulla motivazione; invocata dai ricorrenti per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Riguarda le possibili pronunce nel giudizio abbreviato; i ricorrenti hanno dedotto nullità o carenze di motivazione richiamando la norma ma la Corte ha giudicato le censure infondate
art. 2639 cod. civ.
Definisce la figura dell'amministratore di fatto: la Corte ha interpretato la norma nel senso che richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministrazione, con inserimento organico nella gestione societaria
art. 216, comma 1, n. 1) e 2), legge fallimentare
Prevedono le condotte rilevanti ai fini delle responsabilità fallimentari; la Corte le ha richiamate in combinato disposto con le altre norme fallimentari per valutare la responsabilità degli amministratori di fatto
art. 223, comma 1, legge fallimentare
Norma richiamata nel quadro delle norme sulla bancarotta e sulle responsabilità fallimentari; impiegata per la ricostruzione dell'ambito di responsabilità
art. 219 legge fallimentare
Ulteriore riferimento normativo sulla disciplina fallimentare utilizzato per ricondurre le condotte contestate alle fattispecie di bancarotta
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha stabilito che il patteggiamento di un amministratore di diritto non esclude automaticamente la responsabilità penale di altri soggetti coinvolti
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori: atti episodici o sporadici non sono sufficienti senza un inserimento organico nella gestione societaria
- Le valutazioni sulla fondatezza e sulla convergenza delle prove testimoniali costituiscono apprezzamenti di fatto che la Corte di Cassazione non puo° rimettere in discussione se sorretti da motivazione congrua e logica
- Il patteggiamento di un coimputato non determina automaticamente l'esonero di altri soggetti: ogni responsabilità penale va accertata autonomamente sulla base delle risultanze probatorie
- La censura per "travisamento della prova" in cassazione richiede la dimostrazione di una trasposizione non corretta e pacifica del contenuto probatorio; il dissenso sulla valutazione delle stesse dichiarazioni non integra di per sé il vizio
- Le doglianze che invocano carenze di motivazione o nullità procedurali devono evidenziare profili formali e specifici di illegittimità: la mera richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti non basta a far accogliere il ricorso
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