Cassazione Civile, Ordinanza n. 12851/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla fornitrice per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di infissi e serramenti, comprensivo di due fatture: una relativa ai beni forniti e una relativa a spese di trasporto, imballaggio e posa in opera. La società committente si è opposta sostenendo, da un lato, che tali spese accessorie non erano state pattuite separatamente e erano già incluse nel prezzo complessivo, dall’altro che alcuni beni indicati in fattura non erano stati consegnati e che la posa in opera era stata eseguita con ritardo e in modo imperito, con danni al capannone. Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo in parziale accoglimento dell’opposizione; la corte d’appello ha rigettato sia l’appello principale della fornitrice sia quello incidentale della committente sulle spese. In cassazione la fornitrice ha proposto sei motivi: i primi quattro denunciavano violazioni delle regole di interpretazione contrattuale e degli usi commerciali, oltre a omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla fattura per spese accessorie e alla pretesa pattuizione separata di trasporto, imballaggio e posa; gli ultimi due deducevano omesso esame di fatti decisivi sulla mancata consegna di alcuni beni e sui vizi della posa in opera, contestando le risultanze testimoniali e della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi inammissibili o manifestamente infondati perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito e perché i documenti invocati dalla ricorrente erano di provenienza unilaterale e non sottoscritti dalla controparte; ha inoltre escluso la violazione delle norme richiamate sull’interpretazione contrattuale e sull’art. 1341 c.c. per difetto di prova di una pattuizione separata. I motivi quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili sia per la preclusione da doppia conforme sia perché tendevano a sollecitare una nuova valutazione del merito e della c.t.u. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società fornitrice. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il credito ulteriore per le spese accessorie e aveva ritenuto non provati alcuni beni fatturati nonché i dedotti vizi della posa. I primi motivi sono stati respinti perché non coglievano vere violazioni di legge ma contestavano l’accertamento di fatto e l’interpretazione plausibile data dai giudici di merito a documenti unilaterali non sottoscritti dalla controparte; è stato inoltre escluso che vi fosse spazio per l’applicazione delle regole sugli usi commerciali o sulle condizioni generali predisposte unilateralmente. Gli ultimi motivi sono stati dichiarati inammissibili, anche per la c.d. doppia conforme, perché sollecitavano una nuova lettura delle prove e della consulenza tecnica. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione di fatto o il risultato interpretativo plausibile offerto dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non consente una nuova valutazione del merito o delle prove quando la decisione impugnata abbia già esaminato i fatti rilevanti.
art. 1362 c.c.
Le regole di interpretazione contrattuale non risultano violate se il giudice di merito ha attribuito al testo documentale una lettura plausibile e coerente con il complessivo rapporto.
art. 1363 c.c.
L'interpretazione sistematica è richiamabile solo se esistono clausole o documenti contrattuali effettivamente interpretabili insieme, non per sovvertire un accertamento di fatto.
art. 1366 c.c.
Il criterio di buona fede nell'interpretazione non può essere invocato per sostituire una diversa ricostruzione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito.
art. 1367 c.c.
Il criterio conservativo non opera come strumento per attribuire al documento un significato diverso da quello plausibilmente accertato in fatto.
art. 1368 c.c.
L'interpretazione secondo gli usi è utilizzabile solo in presenza di clausole ambigue; in difetto di ambiguità e con contratto concluso in forma essenzialmente verbale, il criterio non è applicabile.
art. 1341, comma 1, c.c.
La mera conoscibilità delle condizioni generali non basta se il giudice di merito accerta che tali condizioni erano predisposte unilateralmente e non sottoscritte dalla controparte, in un rapporto sostanzialmente unitario e non formalizzato.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sui motivi che attaccano l'accertamento di fatto è precluso nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto deve indicare un reale errore di diritto; non può limitarsi a chiedere una rivalutazione del significato attribuito dal giudice di merito a documenti e prove.
- Documenti unilaterali non sottoscritti dalla controparte, specie in un rapporto non formalizzato per iscritto, hanno valore probatorio limitato e non bastano a dimostrare pattuizioni accessorie non accettate.
- L'applicazione dell'interpretazione secondo gli usi presuppone una clausola effettivamente ambigua; in assenza di ambiguità, il richiamo agli usi non consente di sovvertire l'accertamento di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando mira sostanzialmente a contestare l'apprezzamento delle prove o la valutazione della consulenza tecnica, se il fatto decisivo risulta comunque esaminato dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, i vizi motivazionali che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti incontrano una forte preclusione in cassazione.
- Nel contesto di una fornitura con prestazioni accessorie, il credito per trasporto, imballaggio e posa in opera deve essere provato come oggetto di specifica pattuizione; in mancanza, il giudice può ricondurre tali costi al prezzo complessivo già concordato.
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