Cassazione Civile, Sentenza n. 4396/2020 del 20/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEG e IVA per l’anno 2000. L’Ufficio aveva ripreso a tassazione una minusvalenza di lire 159.771.907, corrispondente alla differenza tra il valore contabile netto di stampi (lire 184.771.907) e il prezzo di cessione (lire 25.000.000), dopo che la società li aveva ceduti alla società che deteneva il 60% del suo capitale. Secondo l’Ufficio, l’operazione dissimulava un’assegnazione di beni ai soci. La CTP di Avellino aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente; la CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza depositata il 16 novembre 2011, aveva accolto l’appello principale della società e respinto quello incidentale dell’Ufficio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 9 del TUIR, oltre a vizio motivazionale, lamentando che la CTR non avesse considerato il contesto dell’operazione e il breve intervallo tra acquisto e rivendita dei beni; con il secondo ha denunciato omessa motivazione sulla contestazione IVA, rilevando che la CTR aveva esaminato soltanto la rideterminazione del reddito d’impresa e che il dispositivo menzionava l’annullamento di un avviso benché gli atti fossero due. La società intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi per vizio di motivazione. Ha rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare la contestazione relativa all’IVA e, anche quanto all’IRPEG, di inquadrare il rapporto tra cedente e cessionaria, socia al 60%, circostanza decisiva per valutare la macroscopica e ingiustificata antieconomicità dell’operazione e la sua possibile riqualificazione come assegnazione di beni ai soci. La censura di violazione o falsa applicazione di norme, proposta insieme al primo motivo, è rimasta assorbita. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata, che attiene unicamente alla rideterminazione del reddito d’impresa, tralasciando del tutto il rilievo dell’accertamento ai fini IVA, omette completamente peraltro, anche in relazione al comparto relativo all’IRPEG, l’inquadramento della fattispecie in relazione al rapporto tra società cedente e cessionaria, quest’ultima titolare della quota di partecipazione del 60% della prima, che è il fatto storico decisivo ai fini della rilevata assoluta antieconomicità dell’operazione ed alla riqualificazione della stessa da parte dell’Ufficio in termini di assegnazione di beni ai soci.
La motivazione è insufficiente quando omette l’esame di questioni e fatti storici decisivi: qui, sia la contestazione IVA sia il rapporto partecipativo tra cedente e cessionaria, rilevante per valutare l’antieconomicità e la qualificazione dell’operazione.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Al riguardo va ricordato che se pur il D.Lgs. n. 147 del 2015, ha stabilito che “La disposizione di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 7, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato”, resta ferma la legittimità dell’accertamento analitico induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione a fatti macroscopicamente ed ingiustificatamente antieconomici (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, 8 aprile 2015, n. 6972; Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21184; Cass. sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16642).
L’inapplicabilità della disciplina dei prezzi di trasferimento alle operazioni tra imprese residenti non preclude l’accertamento analitico-induttivo fondato su fatti macroscopicamente e ingiustificatamente antieconomici.
art. 13, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è menzionata tra le norme invocate dall’Agenzia, ma la Corte non ne fornisce una specifica interpretazione, avendo accolto la censura per vizio di motivazione.
art. 9, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione è menzionata tra le norme invocate dall’Agenzia, ma la Corte non ne fornisce una specifica interpretazione; la relativa censura di violazione di legge è rimasta assorbita.
art. 110, comma 7, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Al riguardo va ricordato che se pur il D.Lgs. n. 147 del 2015, ha stabilito che “La disposizione di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 7, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato”, resta ferma la legittimità dell’accertamento analitico induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione a fatti macroscopicamente ed ingiustificatamente antieconomici (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, 8 aprile 2015, n. 6972; Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21184; Cass. sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16642).
La disciplina prevista dall’art. 110, comma 7, non si applica alle operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato; ciò non esclude tuttavia l’accertamento analitico-induttivo in presenza di fatti macroscopicamente e ingiustificatamente antieconomici.
Massime di principio
- La non applicabilità della disciplina dei prezzi di trasferimento alle operazioni tra imprese residenti o localizzate in Italia non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo quando l’operazione presenti fatti macroscopicamente e ingiustificatamente antieconomici.
- Nel giudicare la legittimità di una ripresa fiscale fondata sull’antieconomicità e sulla possibile riqualificazione di una cessione come assegnazione di beni ai soci, il giudice deve esaminare il rapporto partecipativo tra cedente e cessionario e gli altri fatti storici decisivi dedotti dall’Ufficio.
- Se l’accertamento riguarda distintamente imposte dirette e IVA, la decisione deve rendere riconoscibile l’esame delle contestazioni relative a ciascun comparto impositivo; l’omissione di una contestazione rilevante integra un vizio di motivazione.
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