Cassazione Penale, Sentenza n. 30328/2022 del 01/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mainolfi impugnava la conferma della condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), sostenendo che la sentenza aveva dato credito a dichiarazioni ritenute inattendibili della parte offesa e aveva ignorato un atto notarile di compravendita attestante l'acquisto dell'immobile da parte del ricorrente. Contestava inoltre il rigetto della richiesta di escutere la persona offesa in appello ex art. 603 c.p.p. (già chiesta in primo grado ex art. 507 c.p.p.), ritenendo tale prova decisiva per dimostrare il suo diritto di proprietà.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le condotte ripetute e materiali di Mainolfi (rottura e asportazione di catene e lucchetto, rimozione della recinzione, rimozione di masserizie, realizzazione di pavimentazione in cemento) dimostrino inequivocabilmente la volontà di esercitare la proprietà o il possesso in modo non consentito e superino l'asserita autorizzazione della parte offesa. La Corte ha inoltre osservato che, anche se fosse prodotto un atto di acquisto da parte di Mainolfi rispetto a Pasquale Picciano, lo spoglio è avvenuto nei confronti di Nicolino Picciano, che utilizzava pacificamente l'immobile da oltre venti anni. Le condizioni per ritenere giustificato l'esercizio della propria ragione con violenza (violenza manutentiva o reintegrativa nell'immediatezza dello spoglio e impossibilità di rivolgersi al giudice) non ricorrevano. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del presente grado a favore della parte civile, liquidate in euro 3.510,00.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 c.p.
Richiamato per la disciplina della continuazione o concorso di reati nella cornice della responsabilità penale; la sentenza applica la normativa del cumulo logico-fattuale tra il fatto contestato e le eventuali circostanze.
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la motivazione indica che le condotte di Mainolfi integrano responsabilità penalmente rilevante anche in relazione a concorso materiale/formale.
art. 392 c.p.
Norma che sanziona l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per le condotte concrete di occupazione e danneggiamento descritte.
art. 603 c.p.p.
Norma procedurale cui il ricorrente aveva fatto riferimento per ottenere l'escussione della persona offesa in appello; la Corte ha ritenuto irrilevante il mancato ascolto in assenza di elementi che rendessero decisiva quella prova rispetto agli atti materiali compiuti.
art. 507 c.p.p.
Norma che disciplina l'escussione della persona offesa in primo grado; la richiesta era stata già proposta e rigettata, e la Corte ha ritenuto che la riproposizione in appello non potesse mutare la valutazione complessiva delle prove materiali.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la pronuncia sulle spese processuali conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 4975/2006; Sez. 6, n. 20277/2001; Sez. 6, n. 6226/2020; Sez. 6, n. 10602/2010)
Richiamati i precedenti che chiariscono i limiti della giustificazione dell'arbitrarietà nell'esercizio delle proprie ragioni: la violenza è giustificata solo se si tratta di violenza manutentiva o reintegrativa nell'immediatezza dello spoglio e se è impossibile rivolgersi al giudice. Tali condizioni non sono risultate sussistenti nel caso concreto.
Massime di principio
- La reintegrazione o la difesa del possesso mediante violenza è giustificata solo se avviene nell'immediatezza dello spoglio subito e quando sia impossibile rivolgersi al giudice: assenza di questi requisiti esclude la giustificazione.
- Il titolo di proprietà formale (atto notarile) non è di per sé idoneo a giustificare condotte violente nei confronti di chi esercita pacificamente il possesso da lungo tempo; va valutata la situazione di fatto al momento dell'intervento.
- Condotte materiali ripetute e di effettivo ingerenza (rottura di serrature, rimozione di recinzioni, allontanamento di masserizie, lavori edilizi) possono prevalere sulla mera dichiarazione di autorizzazione della parte offesa e giustificano la qualificazione penale dell'atto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- La mancata escussione in appello della persona offesa non è automaticamente decisiva se la valutazione complessiva delle prove materiali rende irrilevante quella deposizione.
- In casi analoghi è essenziale documentare la tempestività e l'impossibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per poter fondare una giustificazione basata sulla reintegrazione o sulla manutenzione del possesso.
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