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Sentenza

Sentenza n. 3758/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2009/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione di euro 1.000,00 mediante carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata all'Amministrazione. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire alla docente, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante la carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché il Ministero non aveva eseguito la pronuncia, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un adeguato contrasto alla pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori e gli interessi legalmente dovuti. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'ammontare dovuto deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. Pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali, sicché l'azione di ottemperanza era procedibile. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, incaricandolo di determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi sessanta giorni dall'investitura. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Riconosce la proponibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell'obbligo di attribuzione derivante dal titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali devono eseguire i provvedimenti giudiziali di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    Regolano la decorrenza e la misura degli interessi dovuti sul credito, la cui quantificazione deve essere verificata dall'Amministrazione in conformità al titolo e alla legge.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato quale parametro legale per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della disciplina delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile, compresa la distrazione delle spese.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudizio di ottemperanza non costituisce ex novo il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento nei limiti e secondo la consistenza risultanti dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti già compiuti.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione nel giudizio di ottemperanza; l'amministrazione deve determinare l'importo effettivamente dovuto verificando misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge.
  • L'azione di ottemperanza per un titolo giudiziale pecuniario nei confronti di un'amministrazione statale può essere esercitata una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un obbligo pecuniario può essere incaricato di determinare definitivamente il credito residuo e adottare gli atti contabili necessari al pagamento; quando tali attività rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, non è dovuto uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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