Cassazione Civile, Ordinanza n. 33525/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato, per l'anno d'imposta 2007, il reddito derivante dalla locazione di un locale commerciale. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale della Calabria, in appello, aveva accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate, riformando la decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nella fase di legittimità, tuttavia, egli ha depositato istanza di trattazione rappresentando di aver presentato domanda di definizione della lite ai sensi dell'art. 5 L. n. 130/2022 e di aver versato gli importi dovuti, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale presentazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione e dell'avvenuto pagamento. Poiché non risultava notificato alcun diniego e nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione nei termini previsti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 5, comma 12, L. n. 130/2022. Ha inoltre affermato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
primo comma; secondo comma
richiamato per la proposta di definizione del giudizio e per la richiesta della parte di decisione in camera di consiglio
art. 5 L. n. 130/2022
la definizione della controversia si perfeziona con domanda e pagamento; in assenza di diniego e di istanza di trattazione tempestiva il giudizio si estingue
art. 391 c.p.c.
richiamato come ulteriore possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica quando il giudizio si estingue per effetto della definizione agevolata della lite
Massime di principio
- Nei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento dell'importo dovuto perfezionano la definizione della lite, salvo i casi espressamente previsti di diniego o di prosecuzione del giudizio.
- In mancanza di un provvedimento di diniego e se nessuna parte deposita tempestivamente l'istanza di trattazione, il processo si estingue di diritto ai sensi della disciplina speciale sulla definizione delle controversie tributarie pendenti.
- Quando l'estinzione deriva dalla definizione agevolata della lite, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non opera il raddoppio del contributo unificato.
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