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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37406/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado, deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 81 c.p. e 132, 133, 671 c.p.p. e carenza di motivazione per mancata valutazione della richiesta difensiva di ricondurre i fatti dei capi a) e b) al vincolo della continuazione tra loro e con i fatti oggetto di una sentenza prodotta nel giudizio di prime cure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la sentenza di primo grado aveva già ritenuto i reati in continuazione, interna ed esterna (richiamando pronunce irrevocabili del GUP di Terni e della Corte d'Appello di Salerno) e che la decisione rispondeva espressamente alla richiesta difensiva. Il motivo di cassazione è risultato generico e non ha fornito il necessario confronto con la motivazione già resa; inoltre la doglianza sollevata in Cassazione non era stata dedotta come motivo di appello, sicché il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • artt. 110, 628 e 582 cod. pen.

    Gli articoli indicati riguardano i reati per cui il ricorrente è stato condannato; la sentenza di merito ne ha riconosciuto la sussistenza e la continuazione quando rilevante.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte ha ritenuto che il vincolo della continuazione fosse già stato valutato e dichiarato nei giudizi precedenti e adeguatamente considerato nella motivazione impugnata.

  • art. 132 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come violato, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione del merito fosse sufficiente e che la doglianza non avesse specificità tale da far emergere una violazione.

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha rilevato omissioni motivazionali rilevanti ai sensi di tale previsione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura; la Corte ha valutato che le questioni sollevate non fossero nuove né adeguatamente specificate per fondare una censura in Cassazione.

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    La memoria difensiva non può introdurre nuovi motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha richiamato tale principio osservando che la memoria depositata non conteneva motivi nuovi autorizzati.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità dei motivi che risultino manifestamente generici o che non espongano i necessari elementi; la Corte l'ha applicato per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione colposa o temeraria; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000.

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata in tema di valutazione della colpa nell'impugnazione e della motivazione per l'irrogazione della sanzione pecuniaria; utilizzata per giustificare la sanzione al ricorrente.

Massime di principio

  • Se la decisione di merito ha già affrontato e motivato una richiesta difensiva (es. riconoscimento della continuazione), il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i profili in cui quella motivazione sarebbe erronea; obiezioni vaghe o generiche sono inammissibili.
  • Non è possibile introdurre in cassazione nuovi motivi non già dedotti nei gradi precedenti; le memorie non possono supplire a tale limite (art. 585, comma 4 c.p.p.).
  • Per censurare in Cassazione questioni di continuità tra reati, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le pronunce irrevocabili richiamate dal giudice e spiegare perché l'applicazione dell'art. 81 c.p. sia errata.
  • La formulazione generica di criticità sulla motivazione espone al rigetto per inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.; occorre indicare precisi vizi di diritto o di motivazione.
  • Impugnazioni manifestamente infondate o carenti possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.); valutare la rischiosità della strategia difensiva prima di proporre ricorso.

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