Sentenza n. 307/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 3273/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1491/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.02.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 7.303,76.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 7.303,76, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento per abusiva reiterazione di contratti di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con il pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non sono state oggetto della domanda di ottemperanza, anche per difetto di legittimazione della parte a richiederne l'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: la sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022; era stata notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale; al momento del ricorso era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza; inoltre, il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per l'integrale esecuzione. Ha escluso un compenso ulteriore per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico che svolge attività connessa ai compiti istituzionali. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte in ragione della rilevata inerzia amministrativa e della serialità di analoghi inadempimenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, ove occorra, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata può essere prodotta in copia attestata conforme all'originale; non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., rendendo applicabile il regime della copia attestata conforme senza necessità di spedizione in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando un titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche all'esecuzione mediante ottemperanza.
- Per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione è sufficiente la produzione di una copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; dopo il 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.
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