Cassazione Penale, Sentenza n. 22514/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento cautelare che ha disposto la custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Il ricorrente ha articolato quattro censure: 1) vizio di motivazione e inosservanza delle norme procedurali (artt. 125, 274, 275 c.p.p.), lamentando assenza di valutazione concreta e individualizzata delle esigenze cautelari e della pericolosità di reiterazione; 2) mancata motivazione sull'inidoneità di misure meno afflittive e violazione degli artt. 275 c.p.p., 13 e 27 Cost., per avere escluso apoditticamente alternative alla custodia; 3) mancata considerazione e confutazione degli elementi difensivi (art. 125 c.p.p.), in particolare della documentazione sulla attività lavorativa; 4) violazione dei principi costituzionali degli artt. 13 e 27 Cost., per non aver operato il bilanciamento richiesto e avere applicato la misura come extrema ratio.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure generiche e assertive, non confrontate con le argomentazioni del Tribunale e non efficaci a superare la doppia presunzione relativa operante nei delitti di associazione mafiosa. Dall'ordinanza impugnata emergono elementi di recente partecipazione al clan e l'assenza di segni di recisione dei legami. Il Tribunale aveva valutato e ritenuto inidonee misure meno afflittive, richiamando la stabilità dei legami camorristici, la personalità e i precedenti dell'indagato, nonché la precedente condanna per lo stesso reato. La documentazione difensiva (attività lavorativa) è stata esaminata e ritenuta scarsamente significativa. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso provvedimenti cautelari; il ricorso deve restare nei termini previsti e specifici per il riesame di misure cautelari
art. 125 c.p.p.
Regola il contenuto della motivazione nei provvedimenti cautelari; la Corte rileva che le censure devono essere concrete e confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice del merito
art. 274 c.p.p.
Prevede le modalità dell'applicazione delle misure cautelari in istruzione; qui richiamata nel contesto della necessità di adeguata motivazione delle esigenze cautelari
art. 275 c.p.p.
Contiene la presunzione relativa di pericolosità per i reati associativi (specialmente di tipo mafioso) e l'onere probatorio per l'indagato di contrastare tale presunzione; la Corte ha ritenuto correttamente applicata tale presunzione alla luce di elementi recenti e della precedente condanna
art. 13 Cost.
Tutela della libertà personale; la Corte valuta che il bilanciamento tra libertà personale ed esigenze cautelari è stato svolto dal Tribunale e non risulta violato
art. 27 Cost.
Principio di rieducazione della pena e dignità della persona; richiamato dal ricorrente ma la Corte ritiene che la misura cautelare sia stata motivata come extrema ratio
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Rilevato negli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; previsto per le formalità connesse alla sentenza
Massime di principio
- La cassazione dichiara inammissibile un ricorso che contenga censure generiche o meramente assertive: in materia cautelare è necessario un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito
- Nei reati associativi di tipo mafioso opera una presunzione relativa di pericolosità (art. 275 c.p.p.) che l'indagato deve specificamente contrastare con elementi concreti e recenti
- Il giudice deve effettuare una valutazione individualizzata e motivata sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'inidoneità di misure meno afflittive; se il Tribunale argomenta che i legami familiari/camorristici e i precedenti rendono inefficaci le misure alternative, tale valutazione può reggere al controllo di legittimità
- La mera produzione di documentazione difensiva (es. attività lavorativa) non è sufficiente a escludere la custodia cautelare se il giudice la ritiene non incisiva rispetto alla pericolosità attuale
- In situazioni analoghe, per ottenere l'annullamento o il cambiamento della misura cautelare è necessario offrire una prova specifica, aggiornata e convincente che rompa la presunzione di continuità criminale e dimostri l'idoneità di misure meno afflittive
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese e sanzione) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto il ricorso deve essere ben fondato e formulato nei termini di legge
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