Cassazione Civile, Ordinanza n. 02651/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni relativo al mancato pagamento di accise sul gas naturale per i mesi di settembre e ottobre 2017. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo che tra la sanzione prevista dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995 e quella di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 vi fosse un rapporto di specialità, sicché nel caso di tardivo versamento delle accise dovesse applicarsi soltanto la prima disposizione, poiché l'indennità di mora avrebbe natura sanzionatoria. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione delle due norme, sostenendo invece che l'indennità di mora ha natura meramente risarcitoria e può cumularsi con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio per cui, in caso di ritardato pagamento delle accise, sono dovuti sia la sanzione amministrativa ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997 sia l'indennità di mora e gli interessi ex art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504/1995, avendo quest'ultima autonoma natura risarcitoria e quindi cumulabile con la sanzione tributaria generale. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504/1995
L'indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento delle accise hanno natura autonoma e risarcitoria, non sanzionatoria, e sono cumulabili con la sanzione amministrativa generale.
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
La sanzione amministrativa per tardivo versamento resta applicabile anche nei casi di ritardato pagamento delle accise.
art. 360-bis c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità è stata disattesa perché la decisione impugnata seguiva un orientamento successivamente superato dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- In materia di accise, il ritardato pagamento può comportare cumulativamente la sanzione amministrativa generale prevista dalla disciplina sanzionatoria tributaria e l'indennità di mora prevista dalla normativa speciale, quando quest'ultima abbia funzione risarcitoria e non punitiva.
- La verifica del rapporto tra disciplina speciale e disciplina generale non può essere risolta in via automatica per specialità se la prestazione aggiuntiva prevista dalla legge speciale ha natura diversa dalla sanzione; in tal caso opera il cumulo.
- Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di inammissibilità non è fondata quando la decisione impugnata si ponga in contrasto con un orientamento di legittimità più recente e consolidato successivamente intervenuto.
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