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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18201/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce deducendo, in sostanza, illegittimità e abnormità di provvedimenti e modalità di gestione dell'udienza preliminare. Dopo una prima istanza dichiarata inammissibile il 23.10.2025, Lucarelli depositò nuova istanza il 04.12.2025 accompagnata da una denuncia-querela contro il giudice. Lamentava inoltre di non essere stato convocato per l'udienza di valutazione della ricusazione (violazione del contraddittorio, art. 111 Cost. e art. 6 CEDU) e impugnava la sanzione pecuniaria irrogata a seguito dell'inammissibilità dell'istanza precedente, ritenendola sproporzionata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate e non pertinenti alle ipotesi legali di ricusazione. Motivi chiave: (i) la Corte d'appello ha legittimamente dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza manifestamente infondata senza fissazione di udienza, conformemente all'art. 41 cod. proc. pen.; (ii) i provvedimenti e le scelte di direzione dell'udienza, anche se ritenuti erronei o abnormi dalla parte, non costituiscono di per sé causa di ricusazione e devono essere impugnati con i rimedi ordinari; (iii) la denuncia-querela proposta dal ricorrente non costituisce un elemento nuovo idoneo a fondare la ricusazione, poiché l'inimicizia rilevante deve essere reciproca e radicata in rapporti extraprocessuali; (iv) la sanzione pecuniaria è stata motivata adeguatamente e ritenuta congrua. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità dell'istanza quando questa sia manifestamente infondata o priva dei requisiti necessari, distinguendo il vaglio preliminare dall'esame di merito che richiede le forme camerali.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    La grave inimicizia idonea a legittimare la ricusazione deve essere reciproca e derivare da rapporti personali extraprocessuali; non può essere desunta dal solo trattamento processuale riservato a una parte.

  • art. 111 Cost.

    Il diritto al giusto processo non è violato quando la legge prevede la declaratoria d'inammissibilità de plano per istanze manifestamente infondate, senza fissazione di udienza.

  • art. 6 CEDU

    L'articolo tutela il diritto a un processo equo; tuttavia la procedura di declaratoria d'inammissibilità prevista per istanze manifestamente infondate non contrasta con tale tutela se applicata nei limiti di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme rilevanti per le censure in Cassazione invocate dal ricorrente (violazione di legge processuale e vizio di motivazione) e richiamate dalla Corte nella verifica dei motivi di ricorso.

  • Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 3, n. 41213 del 15/09/2015 e altre)

    Principio che l'applicazione della sanzione pecuniaria per istanze di ricusazione inammissibili richiede motivazione idonea; la giurisprudenza conferma che istanze manifestamente infondate possono essere dichiarate de plano senza udienza.

Massime di principio

  • La ricusazione non è lo strumento per impugnare provvedimenti o modalità gestionali dell'udienza: tali censure vanno proposte tramite gli ordinari mezzi di impugnazione, non mediante ricusazione del giudice.
  • Un'istanza di ricusazione manifestamente infondata o priva dei requisiti può essere dichiarata inammissibile de plano ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen., senza fissazione di udienza e senza previa convocazione delle parti.
  • La presentazione di una denuncia-querela o di un'azione civile contro il magistrato non costituisce, di per sé, causa sufficiente per la ricusazione; la 'grave inimicizia' rilevante deve essere reciproca e fondata su rapporti extraprocessuali.
  • Evitare reiterazioni di istanze basate sulle stesse ragioni già dichiarate inammissibili: la riproposizione può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie per abusi procedurali.
  • Le sanzioni pecuniarie connesse a istanze di ricusazione inammissibili devono essere adeguatamente motivate e possono essere confermate se il giudice valuta la ripetizione e l'irrilevanza delle ragioni addotte.

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