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Sentenza

Sentenza n. 1377/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 4956/2025, emessa il 23 ottobre e pubblicata il 17 novembre 2025, nell’ambito del procedimento avente n. R.G. 8214/2025, in forza della quale il Tribunale di Torino, dott.ssa Aragno, riconosceva il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano, cd. famit, ex art. 23, c. 1-bis, D. Lgs. 30/2007, in favore del sig. El Hamidy.

Giustizia amministrativa202600594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte della Questura di Torino della sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Torino, non appellata e passata in giudicato, aveva riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, d.lgs. n. 30/2007, ma che la Questura di Torino non aveva posto in essere alcun atto esecutivo, nonostante i solleciti. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti con una memoria di stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, rilevando che la Questura non aveva dato esecuzione al giudicato del Tribunale di Torino e che, a fronte dell’accertamento giudiziale del diritto al rilascio del titolo di soggiorno, non risultava adottato alcun atto attuativo. Ha ordinato alla Questura di Torino di rilasciare il permesso di soggiorno entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d’ora il Prefetto di Torino quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che, decorso inutilmente il termine assegnato alla Questura, il Prefetto dovrà provvedere in sostituzione entro novanta giorni, adottando tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al rimborso allo Stato delle spese processuali anticipate e sono stati liquidati in favore del difensore del ricorrente euro 1.806,00, oltre accessori, applicata la dimidiazione prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirne l’attuazione.

  • art. 23, comma 1-bis, d.lgs. n. 30/2007

    È la disposizione sostanziale sulla base della quale il Tribunale di Torino aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

    Impone che le spese processuali dovute alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato siano rimborsate allo Stato dalla parte soccombente non ammessa al patrocinio.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la dimidiazione degli onorari, diritti e spese liquidati in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto di uno straniero al rilascio di un permesso di soggiorno, il giudice amministrativo può ordinare alla Questura competente di adottare l’atto dovuto entro un termine determinato.
  • La mancata adozione di qualsiasi atto attuativo da parte dell’amministrazione, nonostante l’accertamento giudiziale del diritto e i solleciti dell’interessato, integra inesecuzione del giudicato e giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a subentrare all’amministrazione inerte dopo l’inutile decorso del termine assegnato per l’esecuzione.
  • Il commissario ad acta nominato in ottemperanza deve porre in essere, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, tutti gli atti necessari all’integrale attuazione del giudicato entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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