Cassazione Penale, Sentenza n. 33708/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la riqualificazione dei fatti operata dal Tribunale di Ragusa sotto il profilo della natura del reato ex art. 73 DPR 309/1990, lamentando che il giudice abbia erroneamente applicato il comma 5 (ipotesi di lieve entità) anziché il comma 1. Il PG sostiene che gli elementi fattuali (continuità dell'attività con circa sessanta cessioni tra luglio e settembre 2022, frequenza anche trisettimanale, ripetute cessioni a minori, pluralità di sostanze cedute e disponibilità di canali di rifornimento) evidenziano una offensività e una professionalità incompatibili con la configurazione della lieve entità, per cui la riqualificazione sarebbe manifestamente errata e la sentenza vaneggerebbe annullamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), il sindacato di legittimità sulla qualificazione del fatto in cassazione è ammesso solo per errore manifesto, cioè quando la qualificazione risulta indiscutibilmente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Nel caso di specie la motivazione pur sintetica — che ha parlato di "plurime cessioni mai esorbitanti dalle ipotesi di c.d. \"spaccio di strada\"" — non presenta un errore immediatamente percepibile; dunque non sussiste il vizio denunciato e il ricorso è inammissibile. Non sono state deliberate spese a carico della parte pubblica ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Rappresenta la fattispecie astratta più grave di traffico di stupefacenti. Nella sentenza è richiamata in quanto alternativa alla riqualificazione; il PG sosteneva che i fatti dovessero rientrare in questa norma e non nell'ipotesi di lieve entità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Prevede l'ipotesi di lieve entità con criteri valutativi paritetici; la Corte ricorda che la configurazione della lieve entità richiede una valutazione unitaria di tutti i parametri del comma 5 e che la sola pluralità di cessioni o la diversità di sostanze non sono di per sé ostative.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
Norma citata in motivazione come aggravante applicata in primo grado in relazione all'età di uno dei cessionari; la Corte non discute l'applicazione dell'aggravante nel motivo di ricorso qui esaminato.
codice di procedura penale, art. 444
Rilevante perché la sentenza impugnata è un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 444 (applicazione della pena su richiesta delle parti). Ciò incide sul sindacato in cassazione, rendendolo più restrittivo rispetto ai procedimenti ordinari.
codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Limita il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena alle ipotesi di errore manifesto nella qualificazione del fatto; la Corte ne applica i criteri per dichiarare inammissibile il ricorso del PG.
Massime di principio
- In procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) il sindacato in Cassazione sulla qualificazione giuridica è molto limitato: è ammesso solo per errore manifesto, cioè se la qualificazione è palesemente e immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
- La configurazione della lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva e paritetica di tutti i parametri previsti dal comma; nessun elemento isolato (es. pluralità di sostanze o numero di cessioni) ha in astratto valore assoluto di esclusione.
- La pluralità di cessioni, la continuità, la vendita a minori, la diversità di sostanze e la disponibilità di canali di rifornimento sono fattori che aumentano l'offensività e, se adeguatamente provati e documentati, orientano per l'esclusione della lieve entità, ma richiedono una motivazione specifica e non meramente generica per giustificare la riqualificazione.
- Un ricorso per cassazione che contesta la qualificazione senza mostrare un errore immediatamente evidente e senza riferimenti puntuali al contenuto dei capi di imputazione e della motivazione è probabile che venga dichiarato inammissibile.
- Per ottenere la ricognizione della non applicabilità del comma 5 è utile che l'accusa produca e sottolinei elementi quantificati (numero preciso di cessioni, date, concause come intermediazione professionale, indici di organizzazione) e che il giudice in motivazione risponda puntualmente a tali elementi.
- Nei casi di patteggiamento/applicazione della pena concordata, la parte che impugna deve focalizzarsi sul dimostrare che la qualificazione adottata è manifestamente incongrua rispetto al capo di imputazione, altrimenti il sindacato di legittimità è destinato a soccombere.
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