Ordinanza n. 101/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del D.C.A. n. 62 del 29 aprile 2026; ove occorra della deliberazione del Direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise n. 891 del 26 maggio 2026, avente ad oggetto “DCA n. 62 del 29.4.2026 recante: "programma operativo 2026 2028. adozione a norma dell'art.1, comma 871 della legge 30.12.2025, n. 199. presa d' atto”; del D.C.A. n. 63 del 30 aprile 2026; ove occorra: degli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche richiamati e recepiti dai DCA nn. 62 e 63 del 2026, fra cui il decreto n. 34 del 26 febbraio 2026 del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario della Regione Molise; nonché di ogni altro atto istruttorio e/o verbale regionale, ministeriale e/o del Tavolo Tecnico e di ogni verbale della riunione del Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. 70/2015, mai trasmessi alla ricorrente, con eventuale riserva di esperire specifici motivi aggiunti; ove occorra, per la sua portata territoriale, nei confronti della Ricorrente, del Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DCA nn. 62 e 63 del 2026 e atti presupposti, nella parte in cui escludono il riconoscimento di un budget per le prestazioni di emodinamica rese per conto del Servizio sanitario regionale, salvo quelle di supporto alla cardiochirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato i decreti del Commissario ad acta nn. 62 e 63 del 2026, nonché gli atti presupposti e connessi, contestando la previsione di azzeramento del budget per le prestazioni di emodinamica rese per conto della Regione Molise, con la sola eccezione degli esami di supporto alla cardiochirurgia. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che la scelta programmatoria non avrebbe adeguatamente valutato il bacino di utenza servito dal laboratorio, le peculiarità territoriali della Regione Molise, le caratteristiche della struttura e la qualità e quantità delle prestazioni finora rese per il Servizio sanitario regionale, nonché l'idoneità e verificabilità del nuovo assetto della rete dell'emergenza cardiologica ad assicurare un livello di tutela equivalente, soprattutto per le patologie tempo-dipendenti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in relazione alle censure di difetto istruttorio e motivazionale. Pur riservando l'approfondimento delle questioni alla fase di merito, il Collegio ha giudicato serie e documentate le doglianze relative alla mancata valutazione del bacino di utenza, delle peculiarità del territorio regionale, della specificità e dell'attività della struttura sanitaria e dell'effettiva idoneità del nuovo assetto della rete dell'emergenza cardiologica. Ha inoltre ravvisato un concreto e attuale periculum in mora, poiché l'improvviso azzeramento delle prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale avrebbe potuto incidere sull'accessibilità alle cure nell'emergenza cardiologica e sulle patologie tempo-dipendenti, oltre che sull'organizzazione economica della struttura. È stata quindi sospesa interinalmente l'efficacia dei provvedimenti impugnati limitatamente alla previsione di mancato riconoscimento del budget per le prestazioni di emodinamica, mantenendo la causa in attesa della trattazione di merito. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare collegiale; il giudice ha verificato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha disposto la sospensione interinale degli atti impugnati nei limiti necessari.
D.M. 2 aprile 2015, n. 70
È indicato tra gli atti eventualmente impugnati per la sua portata territoriale, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione della disciplina da parte del giudice.
art. 1, comma 871, legge 30 dicembre 2025, n. 199
È richiamato quale base normativa del Programma operativo adottato con il DCA n. 62 del 2026; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il difetto di istruttoria e di motivazione può integrare un fumus boni iuris sufficiente alla sospensione di una scelta programmatoria sanitaria quando l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato il bacino di utenza, le peculiarità territoriali, la specificità della struttura interessata e l'effettiva idoneità del nuovo assetto organizzativo a garantire un livello equivalente di tutela della salute.
- Una scelta programmatoria sanitaria che riduca o azzeri improvvisamente le prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale deve essere sorretta da un'istruttoria e da una motivazione idonee a dimostrare l'accessibilità e l'efficacia della rete alternativa, soprattutto con riguardo all'emergenza cardiologica e alle patologie tempo-dipendenti.
- Il periculum in mora cautelare può sussistere sia per il rischio di compromissione dell'accessibilità alle cure e della tutela della salute della popolazione interessata, sia per l'impatto immediato della misura sull'organizzazione dell'attività economica della struttura sanitaria coinvolta.
- La sospensione cautelare può essere disposta in modo circoscritto alle sole previsioni dell'atto ritenute lesive, senza estendersi alle ulteriori disposizioni non direttamente coinvolte nella controversia.
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