Sentenza n. 13949/2026 - Roma, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione, neppure parziale, alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, notificata nel 2018 e passata in giudicato nel 2024. La pronuncia del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto al computo dei precedenti contratti a tempo determinato ai fini dell’anzianità stipendiale e della ricostruzione della carriera, con conseguente diritto alle differenze retributive, agli interessi legali e al contributo unificato. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’inerzia del Ministero e l’assenza di contestazioni o documentazione sull’adempimento rendevano accertata l’inottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, riconoscendo al ricorrente il livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturata, computando i contratti a tempo determinato, e procedendo alla ricostruzione della carriera, oltre agli interessi legali e al rimborso del contributo unificato, ove non già corrisposti. Il termine assegnato è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori trenta giorni per provvedere su istanza di parte. Ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente solo dall’eventuale inosservanza dei termini fissati nel dispositivo e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
L’azione di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’attuazione degli effetti favorevoli della pronuncia rimasti ineseguiti dall’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione, su richiesta di parte, della somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora può essere disposta quando il ritardo dell’amministrazione giustifica una misura coercitiva; nel caso concreto decorre dall’eventuale inosservanza dei termini assegnati dal giudice ed è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza comprende la verifica della corretta attuazione del giudicato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’amministrazione è sempre tenuta a dare esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità, difficoltà pratica o disponibilità finanziaria; non dispone di discrezionalità sull’an e sul quando dell’adempimento, residuando al più una discrezionalità limitata sulle modalità esecutive.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’oggetto della decisione è la verifica della puntuale attuazione del comando giudiziale e dell’effettivo conseguimento del risultato pratico riconosciuto al soggetto vittorioso.
- La costituzione meramente formale dell’amministrazione, accompagnata dall’assenza di difese e di documentazione sull’adempimento, consente di ritenere non contestata la deduzione del ricorrente relativa alla mancata esecuzione del giudicato.
- In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare alla scadenza del termine senza necessità di un ulteriore giudizio.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fatta decorrere dall’eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice per l’esecuzione e deve essere determinata secondo criteri proporzionati, nel caso concreto mediante riferimento agli interessi legali sulla somma dovuta.
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