Cassazione Penale, Ordinanza n. 03590/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza del motivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa sottesi alla proposizione dell'impugnazione, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 29 febbraio 2024. Dal testo emerge che il motivo di impugnazione riguardava la ritenuta configurabilità dell'aggravante/contestazione connessa alla condotta oltraggiosa, sostenendosi in sostanza che non fossero presenti i presupposti valorizzati dalla sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente dato conto della presenza, alla condotta oltraggiosa, di più persone diverse da quelle specificamente impegnate nel compimento dell'atto d'ufficio, pur appartenenti alla stessa amministrazione.
Norme richiamate
art. 341 c.p.
La decisione richiama la condotta oltraggiosa in presenza di più persone diverse da quelle impegnate nell'atto d'ufficio, come dato rilevante per la configurazione della fattispecie/contestazione oggetto del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa.
art. 609 c.p.p.
La decisione è resa in sede di ricorso per cassazione con declaratoria di inammissibilità del motivo manifestamente infondato.
Massime di principio
- In tema di oltraggio, la presenza di più persone diverse da quelle direttamente impegnate nel compimento dell'atto di ufficio è elemento idoneo a sostenere la valutazione di merito della Corte territoriale sulla configurabilità della fattispecie contestata.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando si risolve in una censura che non scalfisce la motivazione della sentenza impugnata su un elemento fattuale decisivo e correttamente valorizzato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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