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Sentenza

Sentenza n. 3500/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, n. 1030/2025, pubblicata il 05/02/2025, resa nel giudizio R.G. 357/2024.

Giustizia amministrativa202506842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. lavoro, n. 1030/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta Docente elettronica per il valore nominale complessivo di euro 2.500,00, secondo le modalità previste per i docenti di ruolo. La sentenza era stata notificata al Ministero in forma esecutiva il 12 marzo 2025 ed era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice civile producesse un immediato effetto conformativo-ordinatorio nei confronti dell'amministrazione, tenuta a realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice del lavoro. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione in forma esecutiva presso la sede reale dell'amministrazione, il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione, anche considerando la costituzione meramente formale del Ministero. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con incarico di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio di cui alla Carta Docente elettronica

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro, la cui concreta attribuzione deve essere assicurata dall'amministrazione in sede di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A.

    Il decorso del termine dilatorio costituisce una condizione per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il termine era decorso.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca a un privato un diritto nei confronti di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio per l'amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice.
  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia stato notificato in forma esecutiva, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato esecuzione.
  • In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • La costituzione meramente formale dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza, in assenza di prova dell'esecuzione del giudicato, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza e giustifica l'ordine di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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