Parere n. 821/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Salvatore Iacoletti contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Liceale Statale Salvatore Pizzi per l’annullamento del verbale di attribuzione del voto finale all’ esame di stato per l’anno scolastico 2010/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del verbale di attribuzione del voto finale all'esame di Stato per l'anno scolastico 2010/2011, con richiesta di elevazione del voto da 98/100 a 100/100
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale del verbale di attribuzione del voto finale e degli ulteriori atti relativi all'esame di Stato, compresi l'attestazione degli esiti conclusivi, la scheda personale, la griglia di valutazione, i verbali delle prove e del colloquio orale e la tabella per l'attribuzione del bonus. Ha dedotto carenza di istruttoria, violazione dei principi generali del diritto e del procedimento, insufficienza e genericità della tabella bonus, omessa trascrizione nel verbale dei colloqui dell'esito finale del colloquio orale e manomissione dei punteggi della griglia di valutazione. Dagli atti risultava una media finale di 9,00, un credito scolastico di 9 punti, pari a 24/25, i punteggi di 15/15, 14/15 e 13/15 nelle tre prove scritte e il punteggio di 28/30 nel colloquio orale. Il punteggio complessivo aritmetico era pari a 94/100; la commissione aveva attribuito il massimo bonus di 4 punti, determinando il voto finale di 98/100.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ne ha proposto il rigetto. La valutazione complessiva, pur di ottimo livello, non evidenziava condizioni di eccellenza o spiccata preminenza tali da giustificare il massimo dei voti. La tabella bonus aveva già attribuito al ricorrente la massima premialità prevista, consentendogli di passare da 94 a 98 punti. Le censure non trovavano riscontro negli atti. L'omessa annotazione nel registro dei verbali del voto del colloquio non aveva efficacia invalidante, poiché il voto di 28/30 risultava dalla griglia di valutazione allegata alla scheda personale del candidato.
Osservazioni
Carenza di istruttoria e violazione dei principi generali
La censura è stata ritenuta infondata, non risultando dagli atti elementi idonei a dimostrare un'istruttoria carente o la violazione dei principi generali del procedimento.
Tabella per l'attribuzione del bonus
La contestazione relativa all'insufficienza e genericità della tabella bonus non è stata accolta. La commissione aveva attribuito il massimo della premialità, pari a 4 punti, portando il punteggio aritmetico da 94/100 a 98/100.
Omessa trascrizione del voto del colloquio nel verbale
L'omessa annotazione del voto del colloquio nel registro dei verbali non è stata considerata invalidante, poiché il voto di 28/30 risultava dalla griglia di valutazione allegata alla scheda personale del candidato.
Manomissione dei punteggi della griglia di valutazione
La deduzione non ha trovato riscontro negli atti esaminati ed è stata pertanto ritenuta infondata.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio utilizzato dal ricorrente; il parere conclusivo della Sezione è nel senso del rigetto.
Massime di principio
- Nell'ambito della valutazione dell'esame di Stato, il riconoscimento del punteggio massimo richiede elementi di eccellenza o di spiccata preminenza ulteriori rispetto a una valutazione complessiva di livello ottimo.
- L'omessa trascrizione di un dato valutativo in uno specifico verbale non determina invalidità quando il dato risulti con certezza da altra documentazione ufficiale allegata agli atti dell'esame.
- La contestazione della valutazione finale e dell'attribuzione del bonus non può fondarsi su mere deduzioni, ma richiede un riscontro concreto negli atti procedimentali.
- Quando la commissione abbia già attribuito il massimo della premialità prevista dalla tabella bonus, la richiesta di ulteriore incremento del voto finale non può essere accolta in assenza di elementi dimostrativi dell'illegittimità dei criteri o della loro applicazione.
Impugnazione del voto finale all'esame di Stato
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da uno studente contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e un istituto liceale statale. Il ricorrente chiedeva l'annullamento parziale degli atti relativi all'esame di Stato dell'anno scolastico 2010/2011 e l'attribuzione del voto finale di 100/100, in luogo del voto di 98/100.
Atti impugnati e motivi di ricorso
Il ricorso riguardava il verbale di attribuzione del voto finale, l'attestazione degli esiti conclusivi, la scheda personale, la griglia di valutazione, i verbali delle prove scritte e del colloquio orale, nonché la tabella per l'attribuzione del bonus e gli atti connessi.
Il ricorrente deduceva:
- carenza di istruttoria;
- violazione dei principi generali del diritto e del procedimento;
- insufficienza e genericità della tabella per l'attribuzione dei bonus;
- omessa trascrizione nel verbale dei colloqui dell'esito finale del colloquio orale;
- manomissione dei punteggi riportati nella griglia di valutazione.
L'amministrazione aveva chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza nel merito.
Risultanze dell'esame
Dagli atti risultava che il candidato aveva conseguito:
- una media finale di 9,00 nello scrutinio di ammissione;
- 9 punti di credito scolastico, per un totale di 24/25;
- 15/15 nella prima prova scritta;
- 14/15 nella seconda prova scritta;
- 13/15 nella terza prova scritta;
- 28/30 nel colloquio orale.
Il punteggio complessivo risultante dal calcolo aritmetico era pari a 94/100. La commissione aveva tuttavia attribuito il massimo bonus previsto, pari a 4 punti, determinando il voto finale di 98/100.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. Pur riconoscendo che la valutazione complessiva del candidato fosse di ottimo livello, ha escluso che essa integrasse condizioni di eccellenza o di spiccata preminenza tali da giustificare il riconoscimento del massimo dei voti.
La commissione aveva già applicato la massima premialità prevista dalla tabella bonus. Il risultato di 98/100 derivava quindi dalla somma del punteggio aritmetico di 94/100 e dei 4 punti aggiuntivi attribuiti a titolo premiale.
Omessa annotazione del voto del colloquio
L'omessa annotazione nel registro dei verbali del voto attribuito al colloquio orale non è stata ritenuta causa di invalidità. Il dato risultava infatti dalla griglia di valutazione allegata alla scheda personale del candidato, nella quale era indicato il punteggio di 28/30.
La Sezione ha dunque valorizzato la possibilità di ricostruire con certezza il risultato della valutazione attraverso la documentazione ufficiale complessivamente acquisita, escludendo che la mera omissione formale del dato in uno specifico verbale avesse prodotto un vizio invalidante.
Conclusione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere nel senso del rigetto del ricorso straordinario. Il ricorrente non ha ottenuto l'annullamento degli atti né l'incremento del voto finale da 98/100 a 100/100.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 130/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 809/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 810/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 811/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 812/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 813/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →