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Parere

Parere n. 821/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Salvatore Iacoletti contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Liceale Statale Salvatore Pizzi per l’annullamento del verbale di attribuzione del voto finale all’ esame di stato per l’anno scolastico 2010/2011.

Giustizia amministrativa201204926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del verbale di attribuzione del voto finale all'esame di Stato per l'anno scolastico 2010/2011, con richiesta di elevazione del voto da 98/100 a 100/100

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale del verbale di attribuzione del voto finale e degli ulteriori atti relativi all'esame di Stato, compresi l'attestazione degli esiti conclusivi, la scheda personale, la griglia di valutazione, i verbali delle prove e del colloquio orale e la tabella per l'attribuzione del bonus. Ha dedotto carenza di istruttoria, violazione dei principi generali del diritto e del procedimento, insufficienza e genericità della tabella bonus, omessa trascrizione nel verbale dei colloqui dell'esito finale del colloquio orale e manomissione dei punteggi della griglia di valutazione. Dagli atti risultava una media finale di 9,00, un credito scolastico di 9 punti, pari a 24/25, i punteggi di 15/15, 14/15 e 13/15 nelle tre prove scritte e il punteggio di 28/30 nel colloquio orale. Il punteggio complessivo aritmetico era pari a 94/100; la commissione aveva attribuito il massimo bonus di 4 punti, determinando il voto finale di 98/100.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ne ha proposto il rigetto. La valutazione complessiva, pur di ottimo livello, non evidenziava condizioni di eccellenza o spiccata preminenza tali da giustificare il massimo dei voti. La tabella bonus aveva già attribuito al ricorrente la massima premialità prevista, consentendogli di passare da 94 a 98 punti. Le censure non trovavano riscontro negli atti. L'omessa annotazione nel registro dei verbali del voto del colloquio non aveva efficacia invalidante, poiché il voto di 28/30 risultava dalla griglia di valutazione allegata alla scheda personale del candidato.

Osservazioni

Carenza di istruttoria e violazione dei principi generali

La censura è stata ritenuta infondata, non risultando dagli atti elementi idonei a dimostrare un'istruttoria carente o la violazione dei principi generali del procedimento.

Tabella per l'attribuzione del bonus

La contestazione relativa all'insufficienza e genericità della tabella bonus non è stata accolta. La commissione aveva attribuito il massimo della premialità, pari a 4 punti, portando il punteggio aritmetico da 94/100 a 98/100.

Omessa trascrizione del voto del colloquio nel verbale

L'omessa annotazione del voto del colloquio nel registro dei verbali non è stata considerata invalidante, poiché il voto di 28/30 risultava dalla griglia di valutazione allegata alla scheda personale del candidato.

Manomissione dei punteggi della griglia di valutazione

La deduzione non ha trovato riscontro negli atti esaminati ed è stata pertanto ritenuta infondata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il rimedio utilizzato dal ricorrente; il parere conclusivo della Sezione è nel senso del rigetto.

Massime di principio

  • Nell'ambito della valutazione dell'esame di Stato, il riconoscimento del punteggio massimo richiede elementi di eccellenza o di spiccata preminenza ulteriori rispetto a una valutazione complessiva di livello ottimo.
  • L'omessa trascrizione di un dato valutativo in uno specifico verbale non determina invalidità quando il dato risulti con certezza da altra documentazione ufficiale allegata agli atti dell'esame.
  • La contestazione della valutazione finale e dell'attribuzione del bonus non può fondarsi su mere deduzioni, ma richiede un riscontro concreto negli atti procedimentali.
  • Quando la commissione abbia già attribuito il massimo della premialità prevista dalla tabella bonus, la richiesta di ulteriore incremento del voto finale non può essere accolta in assenza di elementi dimostrativi dell'illegittimità dei criteri o della loro applicazione.

Impugnazione del voto finale all'esame di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da uno studente contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e un istituto liceale statale. Il ricorrente chiedeva l'annullamento parziale degli atti relativi all'esame di Stato dell'anno scolastico 2010/2011 e l'attribuzione del voto finale di 100/100, in luogo del voto di 98/100.

Atti impugnati e motivi di ricorso

Il ricorso riguardava il verbale di attribuzione del voto finale, l'attestazione degli esiti conclusivi, la scheda personale, la griglia di valutazione, i verbali delle prove scritte e del colloquio orale, nonché la tabella per l'attribuzione del bonus e gli atti connessi.

Il ricorrente deduceva:

  • carenza di istruttoria;
  • violazione dei principi generali del diritto e del procedimento;
  • insufficienza e genericità della tabella per l'attribuzione dei bonus;
  • omessa trascrizione nel verbale dei colloqui dell'esito finale del colloquio orale;
  • manomissione dei punteggi riportati nella griglia di valutazione.

L'amministrazione aveva chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza nel merito.

Risultanze dell'esame

Dagli atti risultava che il candidato aveva conseguito:

  • una media finale di 9,00 nello scrutinio di ammissione;
  • 9 punti di credito scolastico, per un totale di 24/25;
  • 15/15 nella prima prova scritta;
  • 14/15 nella seconda prova scritta;
  • 13/15 nella terza prova scritta;
  • 28/30 nel colloquio orale.

Il punteggio complessivo risultante dal calcolo aritmetico era pari a 94/100. La commissione aveva tuttavia attribuito il massimo bonus previsto, pari a 4 punti, determinando il voto finale di 98/100.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. Pur riconoscendo che la valutazione complessiva del candidato fosse di ottimo livello, ha escluso che essa integrasse condizioni di eccellenza o di spiccata preminenza tali da giustificare il riconoscimento del massimo dei voti.

La commissione aveva già applicato la massima premialità prevista dalla tabella bonus. Il risultato di 98/100 derivava quindi dalla somma del punteggio aritmetico di 94/100 e dei 4 punti aggiuntivi attribuiti a titolo premiale.

Omessa annotazione del voto del colloquio

L'omessa annotazione nel registro dei verbali del voto attribuito al colloquio orale non è stata ritenuta causa di invalidità. Il dato risultava infatti dalla griglia di valutazione allegata alla scheda personale del candidato, nella quale era indicato il punteggio di 28/30.

La Sezione ha dunque valorizzato la possibilità di ricostruire con certezza il risultato della valutazione attraverso la documentazione ufficiale complessivamente acquisita, escludendo che la mera omissione formale del dato in uno specifico verbale avesse prodotto un vizio invalidante.

Conclusione

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere nel senso del rigetto del ricorso straordinario. Il ricorrente non ha ottenuto l'annullamento degli atti né l'incremento del voto finale da 98/100 a 100/100.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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