Cassazione Civile, Ordinanza n. 02737/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente. La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2005, con cui era stata recuperata a tassazione una maggiore plusvalenza, ritenuta non dichiarata, derivante dalla vendita di un immobile strumentale: la nuda proprietà era stata acquistata nel 1992 e rivenduta nel 2008. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con due motivi, la nullità del giudizio per mancata partecipazione dei soci della società di persone, asseritamente litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di rettifica di redditi di società di persone; con il secondo motivo ha denunciato anche la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, assumendo che la CTR si fosse limitata a un rinvio acritico alla sentenza di primo grado. La società ha resistito con controricorso e ha eccepito l'estinzione del giudizio per mancata istanza di trattazione nella disciplina di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di estinzione del giudizio fondata sulla definizione agevolata, chiarendo che la sospensione richiesta dal contribuente non produce automaticamente l'estinzione se non sia stata presentata la domanda di definizione con il relativo deposito; in assenza di tale adempimento, il processo prosegue senza necessità di istanza di trattazione. Nel merito processuale, ha accolto il primo motivo, rilevando la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone, essendo la controversia inscindibile per l'unitarietà dell'accertamento dei redditi sociali e la loro imputazione automatica ai soci. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e gli atti sono stati rinviati alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo non ha inciso sull'esito finale, poiché la cassazione è stata disposta per la nullità del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato utilizzato come parametro per denunciare la nullità del giudizio e della sentenza.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari inscindibili, quando siano necessari tutti i litisconsorti, come nei giudizi relativi alla rettifica dei redditi di società di persone e dei soci.
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
art. 6, commi 8, 10 e 13, d.l. n. 119 del 2018
la Corte ha chiarito che la sospensione del giudizio e l'estinzione automatica operano solo alle condizioni previste dalla norma, in particolare con il deposito della domanda di definizione e del versamento dovuto; in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 il processo si estingue solo nei giudizi effettivamente definiti.
art. 5 t.u.i.r.
la Corte lo richiama per affermare l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e la conseguente imputazione automatica ai soci.
art. 375 c.p.c.
richiamato nell'ordinanza interlocutoria per escludere la definizione immediata della causa.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari relativi alla rettifica dei redditi delle società di persone, la controversia è inscindibile perché l'accertamento è unitario e i redditi sono imputati automaticamente ai soci; perciò società e tutti i soci devono partecipare al giudizio come litisconsorti necessari.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo che siano dedotte questioni personali che riguardano singoli soci.
- La sospensione del processo per definizione agevolata non equivale di per sé a estinzione del giudizio: l'estinzione automatica presuppone che la controversia sia effettivamente definita con gli adempimenti richiesti dalla norma, incluso il deposito della domanda e del pagamento dovuto, quando previsto.
- Se la domanda di definizione agevolata non viene perfezionata, il processo non si estingue e prosegue senza necessità di istanza di trattazione entro il termine finale previsto dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02654/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02655/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02657/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02658/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02659/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →