Cassazione Penale, Sentenza n. 06072/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca ex art. 240-bis c.p. di un box intestato al ricorrente. Motivi articolati in due censure: 1) violazione e errata interpretazione dell'art. 240-bis c.p. per mancanza del requisito della "ragionevolezza temporale" (l'immobile fu acquistato nel 2006, mentre i reati contestati al padre risalgono al periodo agosto 2013-luglio 2014), e contestazione della qualificazione dell'intestazione come fittizia (si deduce che non sia provato che il padre abbia mantenuto la disponibilità del bene dopo la donazione del 2014); 2) presunta contraddittorietà dell'ordinanza impugnata quanto alla legittimazione del terzo a proporre opposizione, ricorrendo a raffronto con altra terza interessata (Annamaria Faenza) alla quale fu invece riconosciuta la restituzione di somme per mancata prova della fittizietà.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in cassazione inammissibile sotto il profilo dell'impugnazione introdotta (il terzo non può, di regola, contestare i presupposti della confisca allargata se non la propria effettiva titolarità). Tuttavia, esercitando il potere di rilevazione d'ufficio ex art. 609 c.p.p., la Corte ha rilevato l'illegalità originaria della confisca per violazione strutturale del criterio della ragionevolezza temporale (acquisto del bene troppo anteriore rispetto al periodo di manifestazione dell'attività delittuosa), qualificando la misura come priva del necessario fondamento normativo e disponendo le conseguenti determinazioni (annullamento/espunzione della illegittima ablazione). In favore del resistente è stata disposta la condanna alle spese processuali; esclusa la condanna alla Cassa delle ammende data l'assenza di colpa del ricorrente.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Disciplina la confisca allargata: presunzione relativa di provenienza illecita dei beni sproporzionati rispetto ai redditi leciti del condannato; il suo ambito applicativo è delimitato dal requisito della "ragionevolezza temporale" tra acquisizione del bene e periodo di manifestazione dell'attività criminosa.
art. 609 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena o della misura anche in presenza di ricorso inammissibile; strumento di salvaguardia della legalità sostanziale che autorizza l'espunzione di misure esecutive illegali.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Tutela il diritto di proprietà; la confisca patrimoniale deve essere prevedibile, proporzionata e collegata in modo ragionevole all'attività illecita per essere compatibile con la Convenzione.
Sezioni Unite, Putignano (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025)
Ha chiarito che il terzo ritenuto intestatario fittizio può contestare in sede esecutiva solo la propria effettiva titolarità del bene e non i presupposti sostanziali della misura (es. ragionevolezza temporale); rafforza il limite della legittimazione del terzo.
Sezioni Unite, Miraglia (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022)
Ha affermato il potere della Corte di cassazione di rilevare d'ufficio, anche in presenza di ricorso inammissibile, l'illegalità della pena quando questa sia contraria all'assetto normativo o costituzionale; principio esteso alla necessità di tutela della legalità sostanziale.
Giurisprudenza costituzionale e internazionale (Corte EDU sent. Isaia e altri c. Italia; sent. della Corte cost.)
Confermano la centralità del nesso temporale e della prevedibilità/proporzionalità nella legittimità delle misure ablative: la mancanza di rapporto temporale ragionevole può rendere arbitraria e quindi incompatibile con i diritti convenzionali la confisca.
Massime di principio
- Il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca allargata può, di regola, contestare in esecuzione soltanto la propria effettiva titolarità o la fittizietà dell'intestazione; non può mettere in discussione i presupposti sostanziali della confisca (come la sproporzione o la ragionevolezza temporale), salvo che la Corte rilevi d'ufficio un'illegalità strutturale.
- Il criterio della "ragionevolezza temporale" è un requisito strutturale della confisca ex art. 240-bis c.p.: se l'acquisto del bene è talmente anteriore al periodo di operatività del reato da rendere "ictu oculi" inverosimile la sua provenienza illecita, la confisca è illegittima.
- La Corte di cassazione, anche se dichiara il ricorso inammissibile, può comunque intervenire ex art. 609 c.p.p. per rilevare d'ufficio vizi di illegittimità sostanziale della misura ablativa (inclusa la violazione della correlazione temporale) e disporre le relative conseguenze.
- La mera parentela e la donazione a favore di un familiare non costituiscono di per sé prova della fittizietà dell'intestazione; la fittizietà richiede elementi concreti e valutazioni probatorie specifiche.
- In situazioni analoghe occorre: 1) valutare attentamente l'arco temporale tra acquisizione del bene e periodo di manifestazione dell'attività criminosa; 2) verificare la concreta disponibilità del bene da parte del proposto nel periodo ritenuto rilevante; 3) documentare ogni trasferimento (donazione, vendita) con elementi che possano dimostrare o escludere uno schermo fittizio.
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