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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32307/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il tribunale aveva applicato, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., la pena concordata di due anni di reclusione e 4.000 euro di multa, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 ed esclusione della recidiva. L'imputato era accusato di detenere per la cessione a terzi 34 grammi di cocaina, suddivisi in 21 involucri, e 10 grammi di crack. Con unico motivo, la difesa ha denunciato mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice non avesse esplicitato il percorso logico-giuridico posto a fondamento dell'esclusione del proscioglimento. La Corte ha rilevato che, dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura relativa all'omessa pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., o al difetto di motivazione sul relativo vaglio, non rientra nel perimetro tassativo. Il richiamo alla qualificazione giuridica non ha consentito di rendere ammissibile il ricorso, poiché l'imputato aveva già ottenuto la riqualificazione nella fattispecie più lieve e non risultava dedotto alcun errore manifesto. La Corte ha inoltre precisato che, nelle sentenze di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo quando essa sia immediatamente e palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione, senza necessità di ricorrere ad aspetti fattuali o probatori non emergenti con immediatezza dal provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. perché il motivo dedotto, riguardante il controllo sull'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. e la relativa motivazione, non era compreso tra i motivi tassativamente ammessi contro una sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha escluso che il ricorso potesse essere ricondotto alla denuncia di erronea qualificazione giuridica, rilevando sia l'avvenuta riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve sia l'assenza di un errore manifesto. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisate ragioni di esonero dalla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    La fattispecie è stata applicata dal tribunale a seguito della riqualificazione del fatto contestato.

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena

    Disciplina il patteggiamento e il procedimento conclusosi con l'applicazione della pena concordata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    Limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

    Il controllo sull'eventuale proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, dopo la riforma, autonomo motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    cause che possono dichiararsi senza formalità

    Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamato quale disposizione temporale collegata alla disciplina delle impugnazioni delle sentenze di patteggiamento.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., applicabile dal 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dalla norma; non è autonomamente deducibile la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né il preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio.
  • Nelle sentenze di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione soltanto quando l'errore sia manifesto, immediatamente percepibile dal testo della contestazione e della sentenza e palesemente eccentrico rispetto al contenuto dell'imputazione.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste della denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto, richieda valutazioni su elementi fattuali o probatori non immediatamente risultanti dal capo d'imputazione o dal provvedimento impugnato.
  • Quando l'imputato abbia già ottenuto la riqualificazione del fatto nella fattispecie più favorevole richiesta o riconosciuta dal giudice, la contestazione della qualificazione giuridica richiede comunque la deduzione di uno specifico errore manifesto e di un interesse concreto; il mero richiamo alla qualificazione giuridica non amplia il perimetro dei motivi di ricorso consentiti.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

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