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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42862/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 13/05/2024 per "abnormità" del provvedimento: il G.U.P., dopo aver chiuso la discussione dell'udienza preliminare, aveva riaperto il verbale e, previa rimessione in termini, aveva ammesso la richiesta di costituzione di parte civile (Fallimento Caleca e la persona offesa). Si sosteneva che il G.U.P. non poteva disporre tale riapertura e rimessione in termini in assenza dei difensori, configurando una "abnormità strutturale" e violazione della legge processuale (art. 606 lett. c) c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il provvedimento del G.U.P. di riaprire la discussione nell'ambito della medesima sequenza procedimentale non costituisca atto "abnorme" ai sensi della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite): l'abnormità sussiste solo per atti avulsi dal sistema o che determinano una stasi irreparabile del procedimento o impongono al P.M. un adempimento "contra legem". La rimessione in termini per la costituzione di parte civile è compatibile con l'art. 175 c.p.p. e la difesa può far valere eventuali nullità o tardività nella sede opportuna (ripresa della discussione o questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 c.p.p.). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale motivo di ricorso in Cassazione (lett. c) per violazione di legge processuale); la Corte osserva che non ogni illegittimità configura abnormità impugnabile in Cassazione.

  • art. 79 cod. proc. pen.

    Prevede i termini per la costituzione di parte civile; la Corte rileva che la riapertura oltre il termine perentorio, pur censurabile, non determina di per sé l'abnormità se resta nella stessa sequenza procedimentale.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Consente alla persona offesa di ottenere la rimessione in termini per la costituzione di parte civile; la pronuncia afferma che ciò rende la rimessione estranea a profili di abnormità.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Strumento processuale per dedurre questioni preliminari in dibattimento; la Corte indica che la difesa può far valere eventuali vizi o tardività in tale sede.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende in caso di ricorsi inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti a pagare le spese e 3.000 euro ciascuno.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata (Toni) in tema di validità delle notifiche e limiti dell'abnormità; sottolinea come errori non sempre costituiscano atti abnormi.

  • art. 33-sexies cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza (Sez. U, Scarlini) come esempio di ipotesi in cui il GUP abbia imposto al P.M. un adempimento "contra legem", configurando abnormità; la Corte distingue il caso di specie da tali ipotesi.

Massime di principio

  • La nozione di "atto abnorme" è eccezionale: solo provvedimenti avulsi dal sistema o che determinano una stasi irreparabile del procedimento o impongono al P.M. un adempimento "contra legem" sono impugnabili per abnormità in Cassazione.
  • La riapertura della discussione nell'ambito della stessa sequenza procedimentale (es. per consentire la costituzione di parte civile) può essere illegittima o nulla, ma non è automaticamente "abnorme" e quindi non si presta di regola al controllo diretto in Cassazione per tale motivo.
  • La persona offesa può ottenere la rimessione in termini per costituirsi parte civile (art. 175 c.p.p.); l'ammissione della costituzione dopo la chiusura della discussione non sottrae la questione ai rimedi ordinari della difesa.
  • I difensori devono contestare eventuali nullità o tardività con gli ordinari strumenti previsti dal codice: in sede di ripresa della discussione dal G.U.P. o mediante questioni preliminari in dibattimento (art. 491 c.p.p.), e non tramite la categoria ampia dell'abnormità in Cassazione.
  • Ricorsi per presunta abnormità che si limitino a censurare mere illegittimità formali rischiano l'inammissibilità e la condanna per spese e ammende; valutare preventivamente la via processuale più adeguata prima di proporre ricorso in Cassazione.

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