Cassazione Penale, Sentenza n. 42862/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 13/05/2024 per "abnormità" del provvedimento: il G.U.P., dopo aver chiuso la discussione dell'udienza preliminare, aveva riaperto il verbale e, previa rimessione in termini, aveva ammesso la richiesta di costituzione di parte civile (Fallimento Caleca e la persona offesa). Si sosteneva che il G.U.P. non poteva disporre tale riapertura e rimessione in termini in assenza dei difensori, configurando una "abnormità strutturale" e violazione della legge processuale (art. 606 lett. c) c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il provvedimento del G.U.P. di riaprire la discussione nell'ambito della medesima sequenza procedimentale non costituisca atto "abnorme" ai sensi della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite): l'abnormità sussiste solo per atti avulsi dal sistema o che determinano una stasi irreparabile del procedimento o impongono al P.M. un adempimento "contra legem". La rimessione in termini per la costituzione di parte civile è compatibile con l'art. 175 c.p.p. e la difesa può far valere eventuali nullità o tardività nella sede opportuna (ripresa della discussione o questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 c.p.p.). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale motivo di ricorso in Cassazione (lett. c) per violazione di legge processuale); la Corte osserva che non ogni illegittimità configura abnormità impugnabile in Cassazione.
art. 79 cod. proc. pen.
Prevede i termini per la costituzione di parte civile; la Corte rileva che la riapertura oltre il termine perentorio, pur censurabile, non determina di per sé l'abnormità se resta nella stessa sequenza procedimentale.
art. 175 cod. proc. pen.
Consente alla persona offesa di ottenere la rimessione in termini per la costituzione di parte civile; la pronuncia afferma che ciò rende la rimessione estranea a profili di abnormità.
art. 491 cod. proc. pen.
Strumento processuale per dedurre questioni preliminari in dibattimento; la Corte indica che la difesa può far valere eventuali vizi o tardività in tale sede.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese e la possibilità di irrogare ammende in caso di ricorsi inammissibili; applicata per condannare i ricorrenti a pagare le spese e 3.000 euro ciascuno.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata (Toni) in tema di validità delle notifiche e limiti dell'abnormità; sottolinea come errori non sempre costituiscano atti abnormi.
art. 33-sexies cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza (Sez. U, Scarlini) come esempio di ipotesi in cui il GUP abbia imposto al P.M. un adempimento "contra legem", configurando abnormità; la Corte distingue il caso di specie da tali ipotesi.
Massime di principio
- La nozione di "atto abnorme" è eccezionale: solo provvedimenti avulsi dal sistema o che determinano una stasi irreparabile del procedimento o impongono al P.M. un adempimento "contra legem" sono impugnabili per abnormità in Cassazione.
- La riapertura della discussione nell'ambito della stessa sequenza procedimentale (es. per consentire la costituzione di parte civile) può essere illegittima o nulla, ma non è automaticamente "abnorme" e quindi non si presta di regola al controllo diretto in Cassazione per tale motivo.
- La persona offesa può ottenere la rimessione in termini per costituirsi parte civile (art. 175 c.p.p.); l'ammissione della costituzione dopo la chiusura della discussione non sottrae la questione ai rimedi ordinari della difesa.
- I difensori devono contestare eventuali nullità o tardività con gli ordinari strumenti previsti dal codice: in sede di ripresa della discussione dal G.U.P. o mediante questioni preliminari in dibattimento (art. 491 c.p.p.), e non tramite la categoria ampia dell'abnormità in Cassazione.
- Ricorsi per presunta abnormità che si limitino a censurare mere illegittimità formali rischiano l'inammissibilità e la condanna per spese e ammende; valutare preventivamente la via processuale più adeguata prima di proporre ricorso in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42819/2024 del 22/11/2024
- Sentenza penale · 22 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42822/2024 del 22/11/2024
- Sentenza penale · 22 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42823/2024 del 22/11/2024
- Sentenza penale · 22 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42826/2024 del 22/11/2024
- Sentenza penale · 22 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42827/2024 del 22/11/2024
- Sentenza penale · 22 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42828/2024 del 22/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →